Assegnazione temporanea del genitore finanziere e prevalenza delle esigenze di servizio (TAR Lombardia n. 1024 del 24.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Per il personale delle Forze di polizia, tra cui la Guardia di Finanza, l’assegnazione temporanea del dipendente genitore di figlio minore di tre anni è disciplinata dall’art. 42-bis, comma 1, del d.lgs. n. 151/2001, come derogato dall’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017. Il diniego dell’amministrazione di appartenenza è consentito per motivate esigenze organiche o di servizio, non più limitate ai soli casi eccezionali. Il bilanciamento tra tutela della genitorialità e funzionalità del servizio resta imposto, ma le esigenze organizzative prevalgono quando l’assegnazione pone in difficoltà l’ordinaria funzionalità dei servizi di pubblica sicurezza. La motivazione è congrua se fondata su scopertura organica e peculiarità delle funzioni del reparto.
Il Fatto
Un finanziere scelto in servizio presso un Gruppo della Guardia di Finanza presenta istanza ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 per l’assegnazione temporanea per un periodo non superiore a tre anni presso un reparto della Provincia di Napoli. Espone di convivere con la compagna, dipendente a tempo indeterminato, e di essere padre di un bambino di pochi mesi, entrambi residenti nel napoletano. La madre del minore presta assistenza anche a un familiare convivente invalido.
Il Comando Generale della Guardia di Finanza rigetta la domanda, opponendo esigenze organiche e di servizio. Il ricorrente impugna il diniego davanti al TAR Lombardia, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 42-bis, difetto di istruttoria e di motivazione, mancato contemperamento degli interessi del minore, violazione delle garanzie partecipative e chiedendo il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la disciplina dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 e la deroga introdotta dall’art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017, applicabile alle Forze di polizia a ordinamento militare. La norma speciale consente il diniego per motivate esigenze organiche o di servizio, restringendo l’ambito del beneficio rispetto al regime generale.
Secondo il giudice amministrativo, la nuova disciplina impone comunque una effettiva ponderazione dei profili organizzativi. A differenza del regime previgente, tuttavia, le esigenze dell’amministrazione non restano recessive: prevalgono quando l’assegnazione mette in difficoltà l’ordinaria funzionalità dei servizi, trattandosi di funzioni rilevanti per la collettività.
Nel caso concreto, i dati istruttori attestano una scopertura di organico del reparto di appartenenza pari a 71 unità su 226 previste, con deficit confermato a livello provinciale e regionale. Il Collegio ritiene ragionevolmente provata una rilevante scopertura e non censurabile la scelta di non privarsi di una risorsa già operativa. La peculiarità della sede — uno scalo aeroportuale con funzioni di presidio della frontiera e controllo anticrimine — rafforza il diniego.
Non supera le motivazioni la circostanza che il ricorrente sia privo di specializzazioni: decisive sono la rilevanza dei compiti del reparto e la specificità del contesto. Quanto alle garanzie partecipative, il motivo è infondato: il preavviso di rigetto risulta trasmesso via PEC, mentre il ricorrente non ha allegato gli elementi che la comunicazione di avvio avrebbe consentito di introdurre, con applicazione dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. Il ricorso è respinto con spese compensate.
Nota della Redazione
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