Ottemperanza al giudicato sul beneficio del merito docente e commissario ad acta (TAR Marche n. 493 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza dei presupposti di legge, il giudizio di ottemperanza è procedibile quando sia decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione, il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato e assegna un termine per l’ottemperanza, salvo quanto già corrisposto. All’inutile decorso di tale termine nomina sin d’ora il commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore e provvede entro i successivi centoventi giorni con ogni atto necessario. La mancata contestazione dell’inadempimento sostanziale giustifica la condanna alle spese, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Un docente ha ottenuto dal Giudice del Lavoro, con sentenza passata in giudicato, il riconoscimento del diritto a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle articolazioni territoriali competenti, all’assegnazione delle somme liquidate per gli anni scolastici accertati.
La sentenza è stata notificata e, come attestato dalla Cancelleria, è divenuta definitiva. L’Amministrazione non ha però eseguito il titolo. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito solo formalmente, senza opporre ragioni contrarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione dell’istanza è decorso il termine di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, sicché la domanda è ammissibile.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato sotto un duplice profilo. Da un lato, il titolo indicato in epigrafe non risulta eseguito. Dall’altro, la stessa Amministrazione, costituitasi soltanto formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Collegio ha pertanto dichiarato l’obbligo di esecuzione integrale del giudicato, facendo salve le somme eventualmente già corrisposte, e ha assegnato all’Amministrazione il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore dopo la scadenza e provvede entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui, direttamente o tramite un funzionario delegato.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a., anche tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, nella sentenza n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono state liquidate in ottocento euro per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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