Silenzio assenso sul transito nei ruoli civili e rilevanza dei requisiti (Cons. Stato n. 1140 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso si forma per il solo decorso del termine di legge dall’istanza, senza che il difetto delle condizioni sostanziali per l’accoglimento ne impedisca la formazione. L’inerzia dell’amministrazione equivale a provvedimento tacito di accoglimento e gli effetti prodotti sono sottoposti al medesimo regime dell’atto amministrativo: il titolo può perfezionarsi anche su una domanda non conforme a legge, ferme restando l’autotutela per l’amministrazione e l’impugnativa giudiziale per il controinteressato. Il silenzio assenso non si forma, invece, quando l’istanza sia priva della documentazione essenziale, così da impedire l’accertamento richiesto, quando vi sia una radicale inconfigurabilità giuridica della domanda o quando non ricorra il modello normativo astratto: in tali casi si versa in ipotesi di inesistenza, non di illegittimità. Il termine di 150 giorni previsto dall’art. 8 del d.P.R. n. 339 del 1982 decorre dalla data di protocollazione dell’istanza presso l’ufficio ricevente, non da quella di trasferimento interno ad altro ufficio.
Il Fatto
Un ispettore della Polizia di Stato è stato dichiarato dalla commissione medica non idoneo in modo permanente e totale al servizio nel ruolo di appartenenza e nei ruoli tecnici, ma idoneo al transito nei ruoli civili delle amministrazioni statali. Ha quindi presentato istanza di passaggio nei ruoli del personale civile dell’Interno.
Nel febbraio 2024 il Ministero ha dichiarato estinta la procedura di passaggio, ha revocato il collocamento in aspettativa retribuita e il prefetto ha disposto il collocamento in pensione. Il TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti. Il Ministero ha impugnato la sentenza davanti al Consiglio di Stato, sostenendo che il silenzio assenso non poteva perfezionarsi in assenza dei requisiti sostanziali e, in via subordinata, che il termine dovesse decorrere da una data successiva.
La Motivazione della Corte
L’eccezione di inammissibilità dell’appello è respinta: la mancata costituzione nel giudizio di primo grado non preclude alla parte soccombente di formulare le proprie doglianze in appello, senza violazione dell’art. 104 c.p.a., che ammette anche nuovi mezzi di prova se indispensabili.
Sul merito, il Collegio ricostruisce la contrapposizione tra due letture dell’istituto. Per la prima, una volta decorso il termine, il binomio è legittimità/illegittimità: può esistere un provvedimento tacito di accoglimento illegittimo. Per la seconda, il binomio è esistenza/inesistenza: può esistere solo un’accoglienza legittima. La Sezione, richiamando la propria sentenza n. 6331 del 18 luglio 2025, aderisce alla prima impostazione.
La valutazione legale tipica opera sull’inerzia dell’amministrazione: l’equivalenza tra silenzio e provvedimento di accoglimento sottopone gli effetti al regime dell’atto amministrativo. Ammettere il contrario svuoterebbe la norma, consentendo all’amministrazione di provvedere in ogni tempo e premiando l’inerzia. La ratio tutela il privato e responsabilizza la pubblica amministrazione, come affermato da Cons. Stato n. 11203 del 2023 e Cons. Stato n. 7774 del 2023.
Il silenzio assenso non si forma solo in ipotesi patologiche: istanza priva di documentazione essenziale, radicale inconfigurabilità giuridica della domanda o assenza del modello normativo astratto, secondo Cons. Stato n. 5746 del 2022. Il Collegio richiama l’art. 21 della legge n. 241 del 1990, che impone all’interessato di dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti.
Nel caso concreto l’istanza era corredata della documentazione richiesta e i presupposti sussistevano: la visita collegiale dell’8 giugno 2023 ha espresso parere favorevole al transito e il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 27 settembre 2023 — successiva al termine — ha espresso parere favorevole. Il silenzio assenso si è quindi formato ai sensi dell’art. 8, comma 4, del d.P.R. n. 339 del 1982. Alla data di formazione il richiedente era ancora dipendente della Polizia di Stato, essendo stato collocato in pensione solo il 1° febbraio 2024. Il termine decorre dalla protocollazione dell’istanza presso il Reparto Mobile, avvenuta il 22 marzo 2023, non dai successivi trasferimenti interni. L’appello è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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