Il progetto di assorbimento è elemento strutturale dell’offerta economica non soccorribile (TAR Lazio n. 7126 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigente assetto normativo delineato dagli artt. 57 e 102 del d.lgs. n. 36/2023, il progetto di assorbimento del personale non riveste carattere meramente formale, ma integra un elemento necessario e strutturale dell’offerta economica, funzionale alla verifica della sua serietà, attendibilità e sostenibilità sin dalla fase di gara. La sua omissione costituisce una lacuna sostanziale non emendabile mediante soccorso istruttorio, poiché l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 consente l’integrazione postuma esclusivamente della documentazione amministrativa, con esclusione espressa di quella componente l’offerta tecnica e l’offerta economica. La generica accettazione della clausola sociale sulla stabilità occupazionale non è equipollente alla presentazione del progetto, non affermando alcunché sulle concrete modalità di adempimento dell’obbligo di assorbimento.
Il Fatto
Una società e una sua mandante, costituende un raggruppamento temporaneo di imprese, avevano partecipato a una procedura negoziata indetta da Ferservizi S.p.A. per l’affidamento dei servizi manutentivi sugli immobili del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Lotto 3 – Centro. La stazione appaltante aveva disposto l’esclusione del raggruppamento per la mancata presentazione del progetto di assorbimento all’interno dell’offerta economica, come invece prescritto dal paragrafo VII.3 del Disciplinare di gara, a pena di esclusione. Il ricorrente aveva impugnato l’esclusione deducendo, con il primo motivo, la natura meramente documentale della carenza e, con il secondo motivo, l’incompetenza del procuratore firmatario del provvedimento, privo – a suo dire – dei poteri decisori in ragione del valore dell’appalto superiore alla soglia prevista dalla procura. Con successivi motivi aggiunti, era stata impugnata la graduatoria finale per illegittimità derivata.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall’esame delle questioni di rito, passando direttamente al merito per l’infondatezza delle censure. Quanto al primo motivo, il Collegio ha richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso nelle recenti sentenze del 4 dicembre 2025 nn. 21832, 21833, 21834 e 21891, riferite alla medesima procedura di gara, secondo cui il progetto di assorbimento integra un elemento intrinseco e strutturale dell’offerta economica. La sua omissione non può essere soccorsa, poiché l’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 limita l’integrazione postuma alla sola documentazione amministrativa, con esclusione espressa di quella che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. La mancata allegazione non è risolvibile mediante un mero chiarimento né è riconducibile a un errore materiale, perché identifica una carenza sostanziale che incide sulla possibilità per la stazione appaltante di verificare la legittimità e la congruità della proposta. L’attivazione del soccorso istruttorio si sarebbe tradotta, pertanto, in una inammissibile integrazione postuma dell’offerta in violazione della par condicio tra i concorrenti.
Il Collegio ha inoltre precisato che l’avere genericamente accettato la clausola sociale prevista dalla lex specialis non può essere reputato circostanza equipollente alla presentazione del progetto di riassorbimento, poiché tale accettazione non afferma alcunché sulle modalità concrete con cui l’operatore economico intende adempiere all’obbligo di assorbimento del personale e non consente all’amministrazione di svolgere le verifiche demandatele dal legislatore. Nel caso di specie, la lex specialis prevedeva espressamente, all’interno della busta economica e a pena di esclusione, l’allegazione del progetto; l’amministrazione si è quindi limitata ad applicare una clausola chiara e univoca, conforme alla disciplina codicistica. Il motivo è stato dichiarato infondato.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha accertato la piena competenza del procuratore firmatario. Dalla documentazione prodotta in giudizio è emerso che il provvedimento di esclusione è stato adottato dal soggetto espressamente investito dei poteri necessari all’adozione degli atti di gestione della procedura di gara. L’organizzazione delle competenze interne risultava disciplinata da Linee Guida adottate ai sensi dell’art. 141, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023, applicabile ai settori speciali, che prevedono la proposta di esclusione da parte del Responsabile della Fase di Affidamento e l’adozione del provvedimento da parte del Procuratore. Nel caso di specie, inoltre, era stata prodotta una specifica delega dell’Amministratore Delegato che attribuiva al procuratore la competenza alla sottoscrizione degli atti gestionali della procedura, in deroga ai limiti di valore ordinari. Il richiamo ai limiti della visura camerale non è stato ritenuto decisivo: tali limiti attengono agli atti di impegno contrattuale e patrimoniale, mentre l’esclusione costituisce atto di gestione procedimentale, privo di effetti negoziali diretti. Accertata l’originaria competenza, non sussisteva alcun presupposto per l’applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, risolvendosi la successiva comunicazione in un atto meramente interlocutorio di riscontro all’istanza di reintegrazione documentale.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati conseguentemente rigettati, con condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000,00.
Nota della Redazione
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