Acquisizione sanante limitata all’area di sedime effettivamente abusiva (TAR Sicilia n. 522 del 24.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale disciplinata dall’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 opera di diritto per le opere abusive e la relativa area di sedime, mentre per le aree ulteriori richiede una specifica motivazione. L’amministrazione deve esplicitare le modalità di calcolo dell’area necessaria alla realizzazione di opere analoghe, indicando la classificazione urbanistica e i parametri applicabili, nel limite del decuplo della superficie utile abusivamente costruita. Non concorrono alla determinazione di tale superficie il sedime del manufatto regolarmente assentito né le opere già demolite in esecuzione dell’ingiunzione. La presentazione dell’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è ammessa solo entro i termini di legge. La fiscalizzazione dell’abuso è rimedio eccezionale, non applicabile alla nuova costruzione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Carini del 20 febbraio 2024, con cui è stata accertata l’inottemperanza all’ordine di demolizione del 4 novembre 2022 e disposta l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’intera particella catastale su cui insistono gli abusi, per una superficie complessiva indicata in mq. -OMISSIS-.

Il provvedimento richiamava il verbale della polizia municipale, che dava atto dell’avvenuta demolizione di alcune opere, mentre restavano gli ampliamenti dell’immobile principale, per i quali il proprietario dichiarava di voler presentare istanza di sanatoria. Deduceva violazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. n. 380/2001, eccesso di potere, omessa indicazione dell’area di sedime e mancato frazionamento catastale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione di tardività del deposito documentale del Comune e respinge il primo motivo. Il ricorrente non aveva integralmente eseguito l’ordine di demolizione e aveva lasciato decorrere il termine di novanta giorni senza presentare istanza ex art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, come chiarito dall’Adunanza Plenaria n. 16/2023.

Il secondo motivo è fondato. L’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 prevede che l’area acquisita non possa superare dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita. Secondo l’orientamento richiamato (Cons. Stato, A.P. n. 16/2023), l’effetto acquisitivo è automatico per le opere e la loro area di sedime, ma richiede adeguata motivazione per le aree ulteriori, con esplicitazione delle modalità di calcolo.

Nel caso concreto l’ordinanza dispone l’acquisizione dell’intera particella senza indicare quale parte sia occupata dalle opere abusive, né i parametri urbanistici applicati, né il rispetto del rapporto di 1/10. Il provvedimento omette inoltre di escludere dal calcolo il sedime del manufatto regolarmente assentito con concessione edilizia in sanatoria e le opere già demolite.

Il quarto motivo è respinto: la comunicazione di avvio del procedimento è implicita nell’ordinanza di demolizione, come affermato da TAR Lazio-Roma n. 2483/2022. Il quinto motivo resta assorbito, poiché la corretta esegesi dell’art. 31, comma 3 previene il contrasto con i parametri sovranazionali e con l’art. 42 Cost.

Il terzo motivo è disatteso. La fiscalizzazione ex art. 33 d.P.R. n. 380/2001 è rimedio eccezionale, non applicabile alla nuova costruzione; il privato non ha provato la riconducibilità degli abusi a ristrutturazione edilizia né l’impossibilità della rimozione senza pregiudizio per la parte conforme.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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