Carta docente non erogata: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 3990 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, condanna l’Amministrazione a dare integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente alla carta docente e alla relativa provvista. L’inerzia serbata dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni ex art. 14 d.l. n. 669/1996 integrano l’inottemperanza. Il termine per l’esecuzione è fissato in sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, con nomina del Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. La condanna alle penalità di mora ex art. 114, comma 2, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta quando il carattere seriale del contenzioso renda difficoltosa la tempestiva liquidazione, salva la sua eventuale applicazione su istanza di parte.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza che accerta il suo diritto a ricevere la carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui, e condanna il Ministero a metterla a disposizione. Il titolo è stato notificato all’Amministrazione, ma è rimasto inadempiuto.
Non essendovi stata impugnazione, è maturato il giudicato, attestato dalla cancelleria. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta, oltre alla fissazione delle penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e il titolo è divenuto definitivo.
Elemento decisivo è il contegno processuale dell’Amministrazione. A fronte dell’inadempimento allegato, essa non ha contestato il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo. L’inerzia, protratta oltre il termine dilatorio, fonda quindi la condanna all’esecuzione.
Il Tribunale ordina all’Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza e, per il caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, senza liquidazione di compenso, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico.
Quanto alle penalità di mora, il Collegio le esclude allo stato. Il carattere seriale del contenzioso e le connesse difficoltà di tempestiva liquidazione non consentono di ravvisarne i presupposti, salva la loro eventuale applicazione, su istanza della ricorrente, in caso di inottemperanza oltre i termini assegnati.
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore antistatario, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il Tribunale dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.