Nulla osta paesaggistico e condono: ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Sicilia n. 355 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti di sanatoria edilizia disciplinati dai capi IV e V della legge n. 47/1985, come riproposti dall’art. 39 della legge n. 724/1994 e dall’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003, il parere reso dall’ente di tutela del vincolo paesaggistico, ancorché obbligatorio e vincolante, costituisce atto endoprocedimentale della procedura destinata a concludersi con il provvedimento del Comune, unica autorità procedente e competente a definire il procedimento. Ne consegue che l’impugnazione del diniego di nulla osta paesaggistico diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando sia stato impugnato, in altra sede, il successivo diniego di condono, il quale trasla su di sé la lesività della valutazione paesaggistica in quanto provvedimento conclusivo del procedimento.
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato la nota con cui la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali competente ha negato il nulla osta paesaggistico nell’ambito del procedimento instaurato con istanza di condono ex legge n. 326/2003, relativa a un fabbricato a due elevazioni fuori terra adibito a civile abitazione, ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni.
Avverso il provvedimento i ricorrenti hanno articolato cinque motivi, censurando il difetto di motivazione sulla lesione degli interessi paesaggistici, il mancato preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, il superamento del termine previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, l’assenza di un divieto assoluto di inedificabilità e l’asserita irrilevanza della Corte cost. n. 252/2022. L’amministrazione intimata si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha affrontato in via preliminare la questione della procedibilità del ricorso, rilevando che i ricorrenti hanno successivamente depositato il provvedimento con cui il Comune ha rigettato il condono, nonché il relativo ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.
Il Tribunale ha osservato che la lesività del rigetto del nulla osta paesaggistico, gravato con le censure afferenti alla legittimità della valutazione paesaggistica, trasla sul diniego di condono impugnato con il ricorso straordinario, costituendo quest’ultimo il provvedimento conclusivo del procedimento.
A sostegno della conclusione il Collegio ha richiamato un proprio precedente, TAR Sicilia, Catania, n. 978/2024, secondo cui, a differenza dell’ordinario regime previsto dagli artt. 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004, il parere reso dall’ente di tutela del vincolo paesaggistico nei procedimenti di rilascio del titolo edilizio in sanatoria, sebbene obbligatorio e vincolante, costituisce atto endoprocedimentale della procedura destinata a concludersi con il provvedimento del Comune, unica autorità procedente e competente a definire il procedimento.
Il Collegio ha quindi ritenuto che l’interesse dei ricorrenti alla decisione sull’atto endoprocedimentale sia venuto meno per effetto dell’impugnazione del provvedimento conclusivo in altra sede, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La definizione in rito, fondata su una circostanza sopravvenuta, ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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