Prova presuntiva e buona fede nell’IVA su operazioni soggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 23692 del 22.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche in via indiziaria, la natura di cartiera del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità del carattere fraudolento da parte del cessionario, con indizi gravi ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. Il contribuente che invoca la buona fede deve dimostrare di aver adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Non assumono rilievo, a tal fine, la regolarità della contabilità e dei pagamenti tramite bonifici, né la congruità del prezzo di mercato, né il regolare versamento dell’IVA: si tratta di elementi funzionali a creare un’apparenza di regolarità, privi del requisito della gravità. Il giudice deve valutare tutti gli indizi in modo complessivo, secondo il criterio della convergenza del molteplice, non con analisi atomistica. Il decreto di archiviazione non rientra tra gli atti tipizzati dall’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000.

Il Fatto

La Commissione tributaria provinciale di Pisa respinge il ricorso della società contribuente contro gli avvisi di accertamento con cui l’ufficio, per gli anni 2005 e 2006, ha recuperato a tassazione l’IVA detratta su operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, per essere state poste in essere con società cartiere. La Commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma, accoglie l’appello della contribuente.

La CTR valorizza la correttezza formale delle operazioni: l’IVA sempre versata, il prezzo congruo rispetto ai valori di mercato, i pagamenti eseguiti con bonifici bancari nei confronti dell’emittente la fattura, la presenza di merce in deposito presso magazzini. Da ciò desume l’assenza di consapevolezza della frode. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle norme sull’accertamento e l’omesso esame di fatti decisivi.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge anzitutto la richiesta di discussione in pubblica udienza, richiamando Sezioni Unite n. 4331 del 2024: il novellato art. 375 cod. proc. civ. delinea un rapporto di regola-eccezione che destina i ricorsi all’adunanza camerale, salvo la particolare rilevanza della questione, da escludersi quando il principio sia estensione di orientamenti già affermati. Nel caso la decisione riposa su principi consolidati.

Nel merito, il primo motivo è fondato. La Corte ricorda Cass. n. 24321 del 2018: nelle operazioni soggettivamente inesistenti l’operazione è effettiva, ma la fattura proviene da soggetto diverso da quello che ha eseguito la cessione. L’IVA non è detraibile perché versata a soggetto non legittimato alla rivalsa. Ai sensi dell’art. 168, lett. a), della direttiva 2006/112, la detrazione presuppone che i beni siano forniti da un altro soggetto passivo.

L’onere probatorio si articola in due circostanze: l’alterità soggettiva dell’imputazione, da cui emerge la natura di interposto o cartiera dell’emittente, e la circostanza che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’evasione. Non occorre la prova della partecipazione, ma è sufficiente e necessaria la conoscibilità. Raggiunta questa prova, incombe sul contribuente dimostrare l’assenza di colpevolezza e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.

La CTR ha invece valorizzato elementi non conformi a questa giurisprudenza. La regolarità della contabilità e dei pagamenti, la mancanza di benefici dalla rivendita e il prezzo di mercato non assumono rilievo (Cass. n. 24471 del 2022; Cass. n. 27566 del 2018). Tali elementi sono anzi tipici del meccanismo fraudolento, che vive dell’apparenza di regolarità. Essi difettano del requisito della gravità, intesa come grado di probabilità dell’inferenza dal fatto noto a quello ignoto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ. (così Cass. n. 23154 del 2024).

Vi è poi un vizio di metodo. Il giudizio presuntivo richiede la valutazione complessiva di tutti gli indizi, secondo la convergenza del molteplice, non un’analisi atomistica (Cass. n. 9054 del 2022). A fronte di indizi pregnanti, come l’omogeneità della compagine sociale delle fornitrici, la loro rapida successione con uso dello stesso magazzino e l’elevato ammontare delle operazioni, la CTR ha considerato solo elementi che, neppure sommati, provano la buona fede. Infine, il decreto di archiviazione non rileva, non rientrando tra gli atti tipizzati dall’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000, che richiama la sola sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento.

Il primo motivo è accolto, assorbito il secondo. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, che in diversa composizione provvederà anche sulle spese e valuterà nuovamente la prova presuntiva dell’elemento soggettivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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