Minimale contributivo e assenze dei lavoratori portuali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 29929 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione da assumere a base del calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore di attività effettivamente svolta dall’impresa, ai sensi dell’art. 2070 cod. civ. L’obbligo contributivo permane nell’intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche in caso di assenza del lavoratore o di sospensione della prestazione lavorativa; la sospensione si realizza unicamente nelle ipotesi tipizzate dalla legge o dal contratto collettivo, quali malattia, infortunio, maternità o cassa integrazione. L’obbligazione contributiva è autonoma rispetto a quella retributiva, in ragione della sua funzione pubblicistica, e resta sottratta alla libera disponibilità delle parti. Il principio del minimale contributivo non è derogabile né da accordi individuali né da accordi sindacali in pejus.
Il Fatto
Una società cooperativa del settore portuale riceveva un avviso di addebito per il pagamento di oltre 557.000 euro a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive, relativi alla gestione Lavoratori Dipendenti per il periodo dal 1.1.2012 al 31.12.2016. La società proponeva opposizione davanti al tribunale, che respingeva il ricorso. La Corte d’appello confermava il rigetto, ritenendo applicabile anche alle società portuali il minimale contributivo, con il minimale giornaliero inderogabile stabilito dall’art. 7, comma 1, del d.l. n. 463/1983, convertito con la legge n. 638/1989, moltiplicato per il numero medio di 26 giornate lavorative.
La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, illustrati da memoria; l’INPS ha resistito con controricorso. La questione centrale attiene alla determinazione della base imponibile contributiva e alla permanenza dell’obbligo in caso di assenza del lavoratore per indisponibilità alla chiamata.
La Motivazione della Corte
Il terzo motivo, esaminato per primo per priorità logico-giuridica, è inammissibile. La società censura la motivazione della sentenza sulla mancata riconducibilità dei permessi alle ipotesi tipizzate di sospensione, ma tende in realtà a una nuova valutazione del merito. La motivazione impugnata è coerente e logica e si colloca ben al di sopra del “minimo costituzionale” (Cass. sez. un. n. 8053/2016).
Il primo motivo è inammissibile per mancanza di decisività, poiché l’eventuale nullità dell’avviso di addebito non esime il giudice dal potere-dovere di esaminare nel merito la fondatezza della pretesa contributiva (Cass. nn. 11671/2022 e 1558/2020). Nel caso di specie l’avviso è stato emesso una volta esaurito il procedimento amministrativo. Il motivo è altresì infondato: la società datrice, che assume di avere diritto alla riduzione dell’ordinario carico contributivo, è gravata dell’onere probatorio della sussistenza dei fatti legittimanti il pagamento ridotto.
Il secondo motivo è infondato. Per individuare la retribuzione imponibile occorre fare riferimento all’art. 1 della legge n. 389/1989, che parametra il minimale alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi nazionali delle organizzazioni maggiormente rappresentative. La Corte richiama le Sezioni Unite n. 11199/2002, secondo cui l’importo della retribuzione imponibile non può essere inferiore a quello dovuto in applicazione dei contratti collettivi nazionali, senza le limitazioni derivanti dall’art. 36 Cost., rilevante solo per la giusta retribuzione nel distinto rapporto di lavoro.
Il criterio di individuazione del settore è oggettivo e predeterminato e si fonda sull’attività effettivamente esercitata dall’impresa ai sensi dell’art. 2070 cod. civ. (Cass. ord. n. 19759/2024). La Corte richiama poi Cass. n. 12974/2025, secondo cui l’obbligo contributivo permane nell’intero ammontare previsto dal contratto collettivo anche in caso di assenza o sospensione della prestazione, mentre la sospensione si realizza solo nelle ipotesi previste dalla legge o dal contratto collettivo. L’autonomia dell’obbligazione contributiva rispetto a quella retributiva discende dalla funzione pubblicistica dell’obbligazione previdenziale, sottratta alla disponibilità delle parti.
Il minimale contributivo, quale standard inderogabile, non può essere ridimensionato da accordi individuali, orari multiperiodali o flessibilità convenzionali che comportino una contribuzione inferiore a quella dovuta secondo la contrattazione collettiva nazionale; la retribuzione effettiva rileva solo se superiore. L’accordo sindacale non poteva pertanto derogare in pejus alla disciplina primaria. La prospettata questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., è dichiarata inammissibile perché generica e non argomentata, oltre che non rilevante. Il ricorso è rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese di lite e con i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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