Operazioni soggettivamente inesistenti e prova della buona fede del cessionario (Cass. civ. Sez. V n. 23693 del 22.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, ai fini della detrazione IVA l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche in via presuntiva, che il fornitore era fittizio e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, in base a indizi idonei a porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l’operazione era finalizzata all’evasione. Grava sul contribuente la prova contraria di essere stato inconsapevole e di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, non assumendo rilievo, a tal fine, la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né l’assenza di benefici. La valutazione degli indizi non può essere atomistica, ma deve verificarne la convergenza complessiva ai sensi dell’art. 2729 cod. civ.; è ammissibile in cassazione la denuncia della violazione di tale norma quando la presunzione si fondi su un fatto storico privo di gravità.
Il Fatto
Una società contribuente, operante nel commercio del pellame, impugnava gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007-2011, con i quali l’Agenzia delle Entrate contestava l’indebita detrazione dell’IVA su acquisti effettuati da fornitori ritenuti cartiere. La Commissione tributaria provinciale di Pisa aveva respinto il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Toscana aveva poi accolto l’appello della società, valorizzando la correttezza delle operazioni commerciali, la congruità dei prezzi, il pagamento mediante bonifici e il regolare versamento dell’IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, deducendo la violazione e falsa applicazione delle norme in materia di detrazione, l’omesso esame di fatti decisivi e la nullità della sentenza per difetto di motivazione. La società ha resistito con controricorso, chiedendo la trattazione in pubblica udienza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso la necessità della pubblica udienza, richiamando l’orientamento delle Sezioni Unite n. 4331 del 2024: il nuovo art. 375 cod. proc. civ. delinea un rapporto regola-eccezione che riserva la discussione pubblica alle sole ipotesi di revocazione e di particolare rilevanza della questione di diritto, esclusa quando il principio da enunciare sia mera estensione di principi già affermati.
Nel merito, la Corte ribadisce che la detrazione non spetta quando la fattura è emessa da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione: l’imposta è versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa. Incombe sull’Amministrazione la prova dell’alterità soggettiva e della consapevolezza del cessionario, desumibile da indizi idonei a insospettire un operatore mediamente diligente. Una volta raggiunta tale prova, spetta al contribuente dimostrare la propria assenza di colpevolezza.
La CTR ha errato nel dare rilievo alla congruità del prezzo, ai pagamenti tracciabili e al regolare versamento dell’IVA. Tali elementi, osserva la Corte, sono privi del requisito della gravità richiesto dall’art. 2729 cod. civ., perché il meccanismo fraudolento «si nutre della creazione di un’apparenza di regolarità». La diligenza esigibile impone all’operatore accorto controlli ulteriori, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità (Cass. n. 24471 del 2022; Cass. n. 27566 del 2018).
Il ragionamento di secondo grado è carente anche sul piano della valutazione complessiva degli indizi: a fronte di elementi pregnanti (omogeneità della compagine sociale delle forniture, loro rapida successione con identico magazzino, ingente ammontare delle operazioni), il giudice ha compiuto un’analisi atomistica, non verificando la convergenza del molteplice (Cass. n. 9054 del 2022).
La Corte ha quindi accolto il primo motivo, assorbito il secondo e dichiarato inammissibile il terzo per carenza di interesse, riguardando l’omessa pronuncia un motivo di appello della contribuente. Ha inoltre escluso che il decreto di archiviazione penale potesse assumere rilievo, non rientrando tra gli atti tipizzati dall’art. 21 bis d.lgs. n. 74 del 2000. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana.
Nota della Redazione
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