Litisconsorzio necessario: nullità per omessa integrazione non rilevabile d’ufficio in Cassazione (Cass. civ. Sez. III n. 915 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. consumatasi nel giudizio di appello, fuori dalle ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. e di intervento coatto iussu iudicis ex art. 107 cod. proc. civ., non è rilevabile d’ufficio dalla Corte di Cassazione, perché il potere officioso di rilevazione si è esaurito con la sentenza che ha definito il grado. In tali casi la regola dell’art. 157, comma 3, cod. proc. civ. impedisce alla parte che ha dato causa alla nullità di dedurla come motivo di ricorso principale o incidentale: la nullità non può essere opposta da chi non l’ha eccepita nel termine in cui il giudice avrebbe potuto rilevarla d’ufficio. Il principio dell’integrità del contraddittorio non opera in modo assoluto: la sua rilevabilità officiosa in sede di legittimità presuppone un titolo normativo che ne estenda il potere oltre il grado in cui la violazione si è verificata. Nei giudizi di responsabilità da circolazione stradale, accertata la colpa di uno dei conducenti, il giudice del merito deve comunque verificare l’eventuale responsabilità concorrente dell’altro, superando la presunzione dell’art. 2054, comma 2, cod. civ. solo in presenza di prova della condotta di guida irreprensibile.
Il Fatto
Il ricorrente agiva davanti al Giudice di Pace per il risarcimento dei danni riportati in un sinistro stradale, assumendo l’esclusiva responsabilità della conducente del veicolo antagonista. Si costituiva la società proprietaria del mezzo, proponendo domanda riconvenzionale e chiamando in causa la propria compagnia assicurativa. Il ricorrente, a sua volta, chiamava in causa la propria assicuratrice. La conducente conveniva separatamente il ricorrente e la compagnia di quest’ultimo per i medesimi fatti.
Riuniti i procedimenti, il Giudice di Pace condannava in solido il ricorrente e la sua assicuratrice al risarcimento in favore della conducente. Il Tribunale, in appello, rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale della compagnia della controparte, condannando il ricorrente a rifondere le spese di primo grado. Avverso tale sentenza il ricorrente propone ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per violazione del principio di integrità del contraddittorio, avendo il Tribunale deciso l’appello incidentale senza coinvolgere il litisconsorte necessario dichiarato contumace. La Corte lo dichiara inammissibile per difetto di indicazione dell’appello incidentale e delle domande coinvolgenti le parti assicuratrici, e, gradatamente, infondato.
La Corte ricostruisce la posizione processuale dell’assicuratrice, chiamata in causa dal ricorrente nel primo giudizio con funzione di garante e poi evocata in via diretta nel secondo, dove assume la veste di litisconsorte necessaria ex art. 102 cod. proc. civ.. La compensazione delle spese impugnata con l’appello incidentale riguardava però il primo giudizio, dove ricorreva una fattispecie di litisconsorzio necessario meramente processuale. In tale situazione l’appello incidentale avrebbe dovuto essere proposto anche nei confronti dell’assicuratrice e il giudice avrebbe dovuto ordinarne la notifica ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ..
Il giudice di appello non assunse alcun provvedimento. Il ricorrente, tuttavia, avrebbe dovuto eccepire la violazione fino al momento in cui durava il potere officioso del giudice, cioè fino alla memoria di replica. Non avendolo fatto, ha egli stesso causato la nullità. La Corte richiama il nuovo orientamento inaugurato da Cass. n. 21381 del 2018, secondo cui la regola dell’art. 157, comma 3, cod. proc. civ. si applica anche alle nullità rilevabili d’ufficio: il potere della parte si preclude quando non venga esercitato nel termine entro cui il giudice potrebbe rilevare la nullità.
Il potere officioso si trasferisce alla Corte di Cassazione solo se la violazione riguarda il litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ. o l’intervento coatto ex art. 107 cod. proc. civ., ipotesi in cui esiste una regola che estende il potere oltre il grado. Fuori da tali casi, invece, il potere si consuma con la sentenza di appello e la parte non può dedurre la violazione come motivo di ricorso. Il secondo motivo è infondato: il giudice del merito ha esaminato il quadro probatorio ed escluso la responsabilità concorrente della conducente, facendo buon governo dell’art. 2054 cod. civ..
Il terzo motivo è inammissibile, perché propone una diversa ricostruzione del fatto e sollecita un riesame del merito precluso in legittimità; l’art. 149 cod. strada e l’art. 348 del regolamento riguardano veicoli incolonnati, ipotesi estranea alla dinamica del sinistro. Il quarto motivo è infondato: la motivazione dell’impugnata sentenza non è apparente, ma si fonda su un’ampia disamina del materiale istruttorio, che giustifica anche la scelta di non disporre consulenza dinamico-ricostruttiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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