Inclusione delle accise nella base imponibile IVA nel transfer stock anche con immissione in consumo differita (Cass. civ. Sez. 5 n. 15033 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La vendita di un prodotto sottoposto ad accisa senza contestuale estrazione dal deposito fiscale (c.d. transfer stock) non incide sulla soggettività passiva del tributo: l’accisa è dovuta dal titolare del deposito dal quale avviene l’immissione in consumo, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 504/1995, ed è esigibile al momento dell’estrazione, ancorché differita rispetto alla cessione. L’accisa versata dal depositario deve essere inclusa nella base imponibile IVA della cessione all’acquirente, ai sensi dell’art. 13, comma 1, d.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 78, par. 1, lett. a), direttiva 2006/112/CE, sussistendo il necessario nesso diretto con l’operazione, a nulla rilevando gli accordi negoziali o la fatturazione come anticipazione ex art. 15 d.P.R. n. 633/1972. La mancata impugnazione del capo autonomo relativo alla disapplicazione degli interessi moratori determina il giudicato interno.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate aveva notificato alla società, esercente attività di deposito fiscale di prodotti petroliferi, un avviso di accertamento per l’anno 2016, contestando l’omessa applicazione dell’IVA sulle cessioni in transfer stock: il prodotto veniva venduto all’acquirente senza contestuale estrazione dal deposito, con emissione di un certificato, mentre l’accisa veniva pagata dal depositario solo al momento del successivo svincolo e immissione in consumo. La società aveva applicato il titolo di esclusione ex art. 15 d.P.R. n. 633/1972, qualificando l’accisa come anticipazione in nome e per conto del cessionario.
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso solo in punto di sanzioni e interessi, per affidamento. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, accogliendo l’appello incidentale della società, aveva invece escluso la debenza dell’IVA sull’accisa, ritenendo necessaria la contestualità tra vendita e immissione in consumo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale. Ha preliminarmente chiarito che la struttura dell’accisa è caratterizzata da una sfasatura tra fatto generatore ed esigibilità: l’obbligazione sorge con la fabbricazione o l’importazione, ma i diritti di accisa sono esigibili solo all’atto dell’immissione in consumo, momento in cui il prodotto lascia fisicamente il deposito fiscale. Tale sfasatura, tuttavia, è neutra rispetto alla soggettività passiva del tributo: obbligato al pagamento rimane il titolare del deposito dal quale avviene l’estrazione, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 504/1995.
Ne consegue l’irrilevanza, ai fini fiscali, della vendita senza svincolo e degli accordi negoziali tra le parti: il depositario non addebita l’accisa a titolo di rimborso di spese, ma si rivale di un tributo pagato quale soggetto passivo. La fatturazione dell’importo come anticipazione non può incidere sulla struttura legale del tributo, come confermato dalla giurisprudenza unionale che ha ritenuto irrilevante anche la prassi amministrativa. Trova quindi applicazione il principio per cui nella base imponibile IVA devono essere inclusi tutti i tributi connessi alla cessione, essendo innegabile il nesso diretto richiesto dall’art. 78 della direttiva 2006/112/CE: nel caso di specie l’accisa diviene esigibile proprio perché i prodotti sono stati ceduti e nel momento in cui entrano nella disponibilità dell’acquirente.
La Corte ha infine accolto il ricorso incidentale condizionato, ravvisando la formazione del giudicato interno sul capo relativo alla disapplicazione degli interessi moratori: l’Ufficio, appellando solo il capo sulle sanzioni, non aveva impugnato la statuizione sugli interessi, che costituiva un capo autonomo della decisione, specificato anche in dispositivo e avente natura non sanzionatoria ma compensativa.
La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio, anche per la valutazione delle questioni assorbite e la regolazione delle spese.
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Nota della Redazione
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