Concordato semplificato: nessun litisconsorzio necessario con ausiliario e commissario liquidatore nel reclamo (Cass. civ. Sez. 1 n. 881 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concordato semplificato, non rivestono il ruolo di contraddittori necessari nel giudizio di reclamo avverso il decreto di omologazione, ex artt. 25-sexies, sesto comma, e 247 CCII, né l’ausiliario nominato dal tribunale né il commissario liquidatore. Tali soggetti, al pari del commissario giudiziale nel concordato preventivo e del curatore nelle relative procedure, sono mere figure ausiliarie del giudice, prive di legittimazione a far valere interessi propri in sede giurisdizionale. Ne consegue che l’ordine di integrazione del contraddittorio nei loro confronti è improduttivo di effetti e la mancata ottemperanza non determina l’inammissibilità dell’impugnazione. La mancata comparizione del reclamante all’udienza di trattazione non esime il giudice dal decidere il reclamo nel merito.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma dichiarava inammissibile il reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso il decreto con cui il Tribunale di Roma aveva omologato il concordato semplificato presentato da una società in liquidazione. L’ufficio finanziario, creditore per un importo significativo, aveva chiesto la revoca dell’omologazione, deducendo la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nelle trattative. La società resisteva eccependo l’inammissibilità del reclamo per omessa notificazione al liquidatore e all’ausiliario nominati dal tribunale.
La Corte territoriale, ritenuta la sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tali soggetti, ma l’Agenzia non vi ottemperava. Il reclamo veniva pertanto dichiarato inammissibile. Avverso tale decisione, l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, disattendendo l’assimilazione operata dalla Corte territoriale tra l’ausiliario e il commissario liquidatore del concordato semplificato, da un lato, e il curatore fallimentare, dall’altro. Richiamando i principi già affermati sotto la vigenza della legge fallimentare, la Corte ha ricordato che il commissario giudiziale, pur partecipando al giudizio di omologazione, non diviene parte in senso sostanziale, conservando la posizione di organo ausiliario del giudice, non essendo portatore di interessi propri da far valere in sede giurisdizionale.
La Corte ha evidenziato come la posizione del curatore fallimentare sia ben diversa, atteso che nel fallimento il debitore perde la capacità di agire sui propri rapporti patrimoniali, mentre nel concordato preventivo il debitore conserva la propria capacità sostanziale e processuale. Il commissario giudiziale esercita funzioni di mero controllo e vigilanza. Tale conclusione è stata estesa anche alla figura del commissario liquidatore nel concordato con cessione dei beni, la cui legittimazione processuale è circoscritta al perimetro delle prerogative liquidatorie e distributive.
Alla luce di tali argomentazioni, la Corte ha ritenuto che l’ordine di integrazione del contraddittorio fosse stato emesso sull’erroneo presupposto della sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non poteva determinare l’inammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha inoltre precisato che la mancata comparizione del reclamante all’udienza di trattazione obbliga comunque il giudice a decidere il reclamo nel merito, principio esteso anche al giudizio di cui all’art. 25-sexies, sesto comma, CCII.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per l’esame del merito del reclamo e la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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