Doveri del COA nella trasmissione della notizia di illecito disciplinare (Cass. civ. Sez. Un. n. 33065/2025)
Principi di diritto (Massima)
La trasmissione della notizia di illecito disciplinare dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati al Consiglio Distrettuale di Disciplina, ai sensi dell’art. 50, comma 4, della legge n. 247 del 2012, è atto dovuto e vincolato, non soggetto alla disciplina del conflitto di interessi di cui all’art. 6-bis della l. n. 241 del 1990. Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense sono impugnabili per cassazione solo per i vizi tassativi di cui all’art. 36, comma 6, della legge n. 247 del 2012. Ai fini della responsabilità disciplinare, le espressioni offensive vietate dal codice deontologico rilevano di per sé, a prescindere dal contesto in cui sono usate e dalla veridicità dei fatti.
Il Fatto
Un avvocato inviava al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa una nota contenente espressioni offensive nei confronti di un collega e del Consiglio stesso, segnalando presunti comportamenti illeciti. Il COA trasmetteva la nota al Consiglio Distrettuale di Disciplina, che apriva il procedimento disciplinare e irrogava la sanzione dell’avvertimento. Il Consiglio Nazionale Forense confermava la decisione. L’avvocato ricorreva per cassazione, eccependo la violazione delle norme sulla riunione dei procedimenti, la nullità della segnalazione proveniente dal COA per difetto di giurisdizione e per conflitto di interessi, nonché vizi di motivazione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso. Quanto alla mancata riunione dei procedimenti, la Corte ha ribadito che la decisione sulla riunione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, insindacabile in sede di legittimità. La dedotta violazione del ne bis in idem è stata esclusa perché il ricorso concerne un procedimento diverso da quello successivo. Quanto alla trasmissione della notizia di illecito, la Corte ha affermato che il COA ha il potere-dovere di trasmettere al CDD ogni atto che possa costituire notizia di illecito disciplinare, e tale dovere suppone solo che il COA abbia acquisito conoscenza degli elementi costitutivi, non anche una valutazione del rilievo disciplinare del fatto, spettante esclusivamente al CDD. L’attività di trasmissione è vincolata e non presenta profili di discrezionalità. In ordine al conflitto di interessi, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 6-bis della l. n. 241/1990, in quanto la delibera di trasmissione non costituisce esercizio di potere decisionale, ma mero adempimento di un obbligo di legge. La Corte ha infine ribadito che le decisioni del CNF sono impugnabili solo per i vizi di cui all’art. 36, comma 6, della legge n. 247/2012, e che le espressioni offensive vietate dal codice deontologico rilevano di per sé, a prescindere dal contesto e dalla veridicità dei fatti, non essendo il diritto di manifestare il pensiero assoluto ma limitato dai concorrenti diritti dei terzi e dal decoro della professione.
Implicazioni Pratiche
- Trasmissione della notizia di illecito: Il COA ha l’obbligo di trasmettere al CDD ogni notizia di possibile illecito disciplinare di cui venga a conoscenza, senza alcuna valutazione discrezionale; l’avvocato non può eccepire il conflitto di interessi dei componenti del COA per la loro partecipazione alla delibera di trasmissione, trattandosi di atto vincolato non soggetto all’art. 6-bis l. n. 241/1990.
- Impugnazione delle decisioni del CNF: Il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense è ammissibile solo per i vizi tassativi di incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge o difetto del minimo costituzionale di motivazione; l’avvocato non può chiedere un riesame del merito della vicenda o della congruità della sanzione, se la motivazione è ragionevole.
- Rilevanza disciplinare delle espressioni offensive: In una nota o in una comunicazione inviata al COA o a colleghi, l’avvocato deve astenersi dall’utilizzare espressioni offensive o sconvenienti, anche se contenute in un esposto disciplinare; la verità dei fatti denunciati o la provocazione subita non escludono la rilevanza disciplinare delle espressioni, che è autonoma e prescinde dal contesto.
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Nota della Redazione
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