Tasso alcolemico accertato con alcoltest e onere probatorio dell’imputato (Cass. pen. Sez. VII n. 35349 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato. Non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento. Il ricorso che riproponga doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito è generico ed inammissibile, con conseguente condanna ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri, ha sostituito la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per un anno con la revoca della patente e ha confermato nel resto la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. c) e 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

L’imputato ricorre per cassazione lamentando vizio di motivazione, in particolare la mancata prova della responsabilità penale a suo carico.

La Motivazione della Corte

Il motivo è dichiarato generico e riproduttivo di doglianze già vagliate e disattese dalla Corte di merito. Il giudice di appello ha richiamato in modo coerente, non illogico ed esaustivo i vari elementi probatori posti a sostegno della condanna.

In particolare, al momento dell’intervento dei carabinieri sul luogo del sinistro, l’imputato è stato rinvenuto al lato di guida del veicolo, posizionato al centro della strada, e i due accertamenti effettuati con l’alcoltest hanno dato esito positivo, con un valore del tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Poiché l’imputato non ha contestato la validità dello strumento utilizzato, la Corte di merito ha ritenuto dimostrata la responsabilità penale sulla base di una logica valutazione del materiale probatorio.

La pronuncia è conforme alla giurisprudenza di legittimità richiamata — Sez. IV n. 40722 del 09.09.2015 e Sez. IV n. 24206 del 04.03.2015 — secondo cui, in presenza di un accertamento strumentale conforme alla previsione normativa, è l’imputato a dover dimostrare circostanze idonee a privarlo di valenza probatoria, restando irrilevante il solo intervallo temporale tra l’ultimo atto di guida e l’accertamento.

Il ricorso è quindi inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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