La proroga dei termini di versamento ex DPCM opera per tutte le attività con studi di settore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16059 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di prescrizione del credito contributivo dell’INPS per l’iscrizione alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il versamento, come eventualmente prorogato dal DPCM emanato ai sensi dell’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997. Il DPCM di proroga ha natura normativa e il relativo differimento opera in favore di tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati gli studi di settore, a prescindere dalla condizione soggettiva di effettiva sottoposizione al regime fiscale derivante dall’adesione alle risultanze di tali studi. La dichiarazione dei redditi, quale atto successivo all’esigibilità del credito, non incide sulla decorrenza del termine prescrizionale. Il comportamento del contribuente che ometta la denuncia del reddito non integra gli estremi del dolo rilevante ai sensi dell’art. 2941, n. 8, c.c., configurando una mera difficoltà di accertamento, superabile con gli ordinari poteri di controllo dell’ente.
Il Fatto
Un avvocato proponeva domanda per sentir accertare l’intervenuta prescrizione del credito contributivo vantato dall’INPS per l’iscrizione alla Gestione separata relativa all’anno 2009, a seguito della richiesta di pagamento notificata il 30/6/2015. Il giudice di primo grado accoglieva la domanda e la Corte d’appello di Salerno confermava la decisione, ritenendo la prescrizione decorsa dalla scadenza del termine originario del 16/6/2010, senza applicare la proroga di cui al DPCM 10/6/2010.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nell’accogliere il ricorso dell’Istituto, ribadisce la natura normativa del DPCM di proroga dei termini di versamento, richiamando la giurisprudenza di legittimità. L’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 241/1997, demanda a tale fonte la possibilità di modificare i termini degli adempimenti, considerate le esigenze generali dei contribuenti o quelle organizzative dell’amministrazione. Nel caso di specie, il DPCM 10/6/2010 ha differito al 6/7/2010 il termine per il versamento dei contributi relativi all’anno 2009.
Quanto all’ambito soggettivo di applicazione della proroga, la Corte chiarisce che beneficiano del differimento tutti i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali siano stati elaborati studi di settore, e non solo coloro che siano effettivamente assoggettati a tale regime fiscale. Rileva unicamente il dato oggettivo dello svolgimento di un’attività riconducibile tra quelle per cui gli studi di settore risultino elaborati, non la condizione soggettiva di adesione ai loro risultati. Il riferimento alla professione di avvocato, attività per la quale gli studi di settore sono stati elaborati, determina l’applicabilità della proroga e, conseguentemente, la tempestività della richiesta di pagamento notificata il 30/6/2015.
La Suprema Corte precisa altresì che la prescrizione non risulta decorsa alla data di notifica dell’avviso, risultando irrilevante la dichiarazione reddituale, cronologicamente successiva al momento di maturazione del diritto alla pretesa. Viene infine disatteso l’argomento relativo all’omessa compilazione del quadro RR: la condotta del contribuente, pur potendo configurare un inadempimento, non integra gli estremi del comportamento doloso ostativo alla prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., non avendo determinato un’impossibilità assoluta di agire per il creditore, ma una mera difficoltà di accertamento superabile con gli ordinari strumenti di controllo, incluso il ricorso all’Agenzia delle Entrate.
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Nota della Redazione
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