Opposizione a ordinanza ingiunzione: nomen iuris non vincola sul rapporto subordinato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11051 del 27.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni amministrative in materia di lavoro e previdenza, il giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione non ha ad oggetto l’atto ma il rapporto, con la conseguenza che i vizi di motivazione del provvedimento non ne comportano la nullità né l’insussistenza del credito derivante dalla violazione contestata. La qualificazione formale data dalle parti al rapporto non è vincolante per il giudice, prevalendo le concrete modalità di svolgimento del rapporto accertate in fatto, dalle quali si ricava l’effettiva volontà delle parti. Il vizio procedimentale consistente nella mancata consegna del verbale di primo accesso ispettivo assume rilevanza, in sede di opposizione, soltanto ove abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa allegata e provata dal ricorrente.

Il Fatto

Con due distinte ordinanze ingiunzione la Direzione territoriale del lavoro applicava sanzioni amministrative a due società, in relazione al rapporto di lavoro della medesima lavoratrice, per periodi diversi e con le stesse modalità formali. I rispettivi legali rappresentanti proponevano opposizione, deducendo l’irregolarità del procedimento ispettivo e la natura non subordinata del rapporto, formalmente configurato come associazione in partecipazione.

Il Tribunale rigettava le opposizioni previa riunione. La Corte d’appello confermava. I due ricorrenti proponevano separati ricorsi per cassazione, rispettivamente con dieci e otto motivi, cui l’Ispettorato resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto i vizi di notificazione dell’ordinanza ingiunzione, dedotti con i primi motivi. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità e per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.: i ricorrenti non trascrivono gli atti su cui fondano le censure né indicano la loro localizzazione nel giudizio di merito, non confrontandosi con l’accertamento del giudice di appello secondo cui i vizi non avevano inciso sullo scopo della notifica e sul diritto di difesa.

Quanto alla prescrizione, la Corte rileva che le censure non si confrontano con gli specifici accertamenti della sentenza impugnata, che aveva dato atto della sottoscrizione in calce al verbale unico di accertamento da parte dei funzionari e dell’irrilevanza della mancata notificazione del verbale di primo accesso.

Sul quarto motivo, la Corte richiama il principio secondo cui il vizio procedimentale integrato dalla mancata consegna del verbale di primo accesso ispettivo rileva solo ove abbia determinato una lesione effettiva del diritto di difesa, allegata in concreto e non dedotta in astratto con riferimento al fatto in sé della mancata notifica.

Sui motivi relativi alla qualificazione del rapporto, la Corte afferma che la sentenza è corretta in diritto. Il nomen iuris attribuito dalle parti in sede negoziale non è vincolante, in ragione della maggiore rilevanza delle concrete modalità di svolgimento del rapporto accertate dal giudice di merito, da cui si ricava l’effettiva volontà delle parti, iniziale o sopravvenuta.

Sul motivo di omesso esame di fatti decisivi, la Corte ricorda che, in presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle della sentenza di appello, dimostrandone la diversità. Infine, sul regolamento delle spese nei giudizi riuniti, la Corte applica l’art. 97, comma 2, cod. proc. civ., con imputazione per quote uguali, senza violazione dello scaglione tariffario.

Entrambi i ricorsi sono respinti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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