Appalto illecito e somministrazione irregolare: rapporto a tempo indeterminato dal principio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23926 del 26.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di appalto illecito che dissimuli una somministrazione irregolare di manodopera, il giudice che accerta l’effettività del rapporto costituisce lo stesso a tempo indeterminato sin dall’origine in capo all’utilizzatore della prestazione. Tale esito non deriva dalla conversione di un contratto a termine, ma dall’emersione dell’effettivo datore di lavoro in conseguenza dell’accertata illiceità del fenomeno interpositorio. Ne segue che l’utilizzatore non può invocare il più favorevole regime indennitario previsto dall’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 e, prima, dall’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, il cui presupposto è proprio la conversione di un contratto a tempo determinato.
Il Fatto
Il lavoratore, formalmente alle dipendenze di una società terza non autorizzata alla somministrazione, agiva in giudizio per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società utilizzatrice, committente di un appalto affidato alla formale datrice di lavoro.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, accertando la somministrazione irregolare: l’organizzazione della prestazione era rimessa in via esclusiva alla committente tramite propri responsabili, che esercitavano il potere direttivo e organizzativo, autorizzando anche ferie e permessi. Conseguiva la condanna alle differenze retributive, la riammissione in servizio e il pagamento delle retribuzioni dal momento dell’interruzione del rapporto. La Corte d’Appello di Milano confermava integralmente la pronuncia, respingendo la tesi della società, che auspicava la mera surrogazione del datore formale per il tempo residuo fino alla scadenza del termine. La società utilizzatrice ricorreva quindi in cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
I tre motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, investivano la qualificazione del rapporto e l’applicabilità del regime indennitario previsto in caso di conversione del contratto a termine. La ricorrente sosteneva che, in ipotesi di violazione del divieto di somministrazione, dovesse applicarsi il regime dell’art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015 e, in subordine, dell’art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, con quantificazione dell’indennizzo in luogo della reintegrazione nel rapporto.
La Corte ritiene infondate le censure. La Corte territoriale aveva inequivocamente disatteso il motivo di gravame volto a ottenere il più favorevole trattamento indennitario. Il presupposto condiviso è che, quando il giudice accerta la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di chi ha utilizzato la prestazione, tale rapporto non può che costituirsi a tempo indeterminato sin dall’origine, per l’intrinseca carenza dei requisiti pretesi dal d.lgs. n. 368 del 2001 ai fini della legittima apposizione del termine. Il termine eventualmente apposto al contratto tra lavoratore e datore formale resta privo di effetto.
Il passaggio decisivo riguarda la distinzione tra due fenomeni diversi. Nel caso dell’appalto illecito non si configura una conversione di un contratto a tempo determinato, che costituisce il presupposto necessario per applicare il regime indennitario invocato. Vi è soltanto l’accertamento dell’effettivo datore di lavoro, in conseguenza dell’accertata illiceità dell’appalto. La costituzione del rapporto a tempo indeterminato deriva dall’emersione di tale illiceità e non dal meccanismo di nullità che colpisce la clausola di durata.
La Corte richiama a conferma Cass. n. 18210 del 2024, relativa ai contratti di lavoro autonomo a termine qualificati come subordinati, e Cass. n. 20333 del 2025. Distingue il diverso precedente Cass. n. 1148 del 2013, citato dalla società, riferito a un’ipotesi di lavoro interinale in cui venivano in rilievo le conseguenze della genericità della causale del contratto a termine. Richiama inoltre Cass. n. 6933 del 2012 sulla costituzione del rapporto a tempo indeterminato.
La conclusione è che l’emersione della realtà del rapporto, con l’individuazione dell’effettivo datore di lavoro, non solo travolge eventuali scadenze finali previste nei contratti, ma non consente neppure all’indebito utilizzatore di giovarsi del trattamento indennitario più favorevole. Il ricorso è dunque respinto, con condanna alle spese e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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