Procura speciale nulla se riferita al giudizio di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7198 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La procura speciale è elemento di ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ. e la sua nullità o inesistenza può essere rilevata dalla Corte anche d’ufficio, poiché l’art. 83 cod. proc. civ. configura come obbligo del giudice la verifica dell’effettiva estensione del mandato. Nel giudizio di legittimità la nullità della procura è determinata dal concorrere di quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito, mancanza della data, mancanza del numero e dell’anno del provvedimento impugnato, mancanza di una proposizione esplicita del potere di proporre ricorso per cassazione. Il principio di conservazione degli atti non sana un mandato che richiami la delega rilasciata per il giudizio di merito, perché difetta il requisito di specialità.
Il Fatto
Il lavoratore aveva domandato l’ammissione al passivo del fallimento della società datrice di lavoro, invocando il privilegio di cui all’art. 2751 bis, n. 1, cod. civ. per retribuzioni non corrisposte e TFR maturato. Il giudice delegato ammetteva il credito per le retribuzioni insolute e negava l’ammissione del TFR, non quantificato secondo la proposta del curatore.
Il lavoratore proponeva opposizione allo stato passivo. Con decreto il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, ammettendo in privilegio solo la quota di TFR dovuta dal datore al Fondo di Tesoreria ai sensi dell’art. 1, comma 755, legge n. 296/2006, e ritenendo non sufficiente la prova per la somma residue. Avverso tale decreto il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per difetto di valida procura speciale. Il rilievo è assorbito in via preliminare e prescinde dall’esame del motivo di merito.
La procura speciale è elemento di ammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 365 cod. proc. civ. La sua irregolarità può essere rilevata d’ufficio, perché l’art. 83 cod. proc. civ. impone al giudice di verificare l’effettiva estensione della procura rilasciata.
Nel caso di specie difetta il requisito di specialità. La procura richiama, come delega in atti, quella allegata al ricorso in opposizione ex art. 99 legge fall., a margine della domanda di insinuazione al passivo. Manca ogni riferimento al provvedimento impugnato, ancora da assumere, e al ricorso per cassazione.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ribadisce che la nullità della procura speciale nel giudizio di legittimità ricorre quando si cumulano quattro circostanze: riferimento ad attività tipiche del giudizio di merito, mancanza della data, mancanza del numero e dell’anno del provvedimento impugnato, mancanza di una proposizione esplicita del potere di proporre ricorso per cassazione. Il principio di conservazione degli atti non vale a sanare un mandato costruito per il giudizio di merito.
Tutte le circostanze sono riscontrabili nel caso in esame, con conseguente nullità della procura ai fini del ricorso per cassazione. Non vi è luogo a provvedere sulle spese per la mancata costituzione di controparte. Alla declaratoria di inammissibilità consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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