Lavoro straordinario nel pubblico impiego: basta il consenso datoriale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4248 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato il diritto al compenso per il lavoro straordinario presuppone l’autorizzazione dell’amministrazione, che costituisce elemento costitutivo della pretesa e deve essere allegata e provata dal dipendente. Tale autorizzazione può essere anche implicita ed è sufficiente che la prestazione sia resa in modo coerente con la volontà del datore o del preposto. In forza dell’art. 2126 cod. civ., in relazione all’art. 2108 cod. civ. e in linea con l’art. 36 Cost., il compenso è dovuto anche se la richiesta autorizzazione risulti illegittima o contraria alla contrattazione collettiva, a nulla rilevando il superamento dei vincoli di spesa pubblica, che determina semmai la responsabilità dei funzionari. L’eventuale mancato rispetto dell’art. 3, comma 83, della legge n. 244 del 2007, in tema di sistemi di rilevazione automatica delle presenze, non assume rilievo.
Il Fatto
Un operaio forestale, assunto da un’agenzia regionale per le attività irrigue e forestali con contratto a tempo determinato di natura privatistica, aveva continuato a svolgere le medesime mansioni già espletate alle dipendenze della Regione. In base a un ordine di servizio che ridefiniva i turni presso un’azienda agricola, prestava attività per sei giorni a settimana, con orario ordinario e un’ora e trenta minuti di lavoro straordinario al giorno. Il compenso aggiuntivo era stato corrisposto regolarmente fino a marzo 2016 e poi sospeso.
Il Tribunale aveva accolto la domanda di riconoscimento del compenso e la Corte d’appello aveva confermato, escludendo però il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi, inapplicabile ai dipendenti di enti pubblici non economici. L’agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione della disciplina del pubblico impiego e il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la natura del rapporto. L’applicazione della contrattazione collettiva di diritto privato agli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale dipendenti di pubbliche amministrazioni risale alla legge n. 124 del 1985 e alla legge n. 205 del 1962, in continuità con le quali si colloca l’art. 12, comma 3, della legge Regione Puglia n. 3 del 2010. La norma distingue gli operai già inquadrati nei ruoli regionali, cui si applica la disciplina dei dipendenti di regioni e autonomie locali, dagli operai assunti dall’agenzia, cui si applica il CCNL forestali.
Da qui il principio: l’applicazione del contratto collettivo privatistico non osta alla qualificazione del rapporto come lavoro pubblico contrattualizzato. Il rinvio contrattuale riguarda inquadramento, mansioni e trattamento economico, ma non possono trovare applicazione disposizioni non conformi alla disciplina del pubblico impiego.
Discende l’applicabilità della disciplina del lavoro pubblico al riconoscimento dello straordinario. La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’orientamento: se in passato si riteneva necessaria la previa autorizzazione dell’amministrazione, la giurisprudenza più recente — Cass. Sez. L n. 17912 del 2024, Cass. Sez. L n. 23506 del 2022, Cass. Sez. L n. 18063 del 2023 e Cass. Sez. L n. 27842 del 2023 — ha precisato che il consenso datoriale, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ..
Nella specie il requisito è rispettato: la Corte territoriale ha richiamato l’ordine di servizio sui turni e ha rimarcato che i fogli di presenza attestanti lo straordinario sono stati esibiti proprio dall’agenzia, che non ha mai contestato lo svolgimento delle prestazioni. Quanto ai sistemi di rilevazione automatica delle presenze, il loro mancato rispetto non rileva, perché il diritto al compenso è condizionato unicamente dal consenso datoriale, in linea con l’art. 36 Cost.
È infine inammissibile il richiamo al riposo compensativo, non essendo stata impugnata sul punto la sentenza di primo grado. Il ricorso è rigettato, con correzione della motivazione ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
Nota della Redazione
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