Licenziamento per cessazione commessa e obbligo di repêchage esteso al centro unico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11575 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il venir meno della commessa non integra la giustificazione del recesso quando il lavoratore non sia stato adibito in via esclusiva a quella commessa, venendo meno il nesso causale tra la cessazione dell’appalto e il licenziamento. L’accertamento di un centro unico di imputazione del rapporto di lavoro impone di estendere l’obbligo di repêchage anche alle posizioni lavorative presenti presso le società facenti capo al medesimo centro, con riguardo pure all’assegnazione a mansioni inferiori. La valutazione delle risultanze probatorie e dell’attendibilità delle prove è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il lavoratore, assunto nel 1988 da una società di telecomunicazioni con mansioni di tecnico informatico, dopo diverse operazioni di trasferimento di ramo d’azienda era transitato senza soluzione di continuità presso una seconda società con inquadramento nel livello di quadro e mansioni di coordinatore di un presidio tecnico comunale. Nel dicembre 2019 veniva licenziato per giustificato motivo oggettivo, addotto come cessazione della commessa con il Comune di Milano.

Il Tribunale, in sede di opposizione all’ordinanza emessa nella fase sommaria ex legge n. 92/2012, accertava l’unicità del centro di imputazione del rapporto in capo alle società coinvolte, annullava il licenziamento e disponeva la reintegra ex art. 18, quarto comma, St. lav., con indennità risarcitoria di dodici mensilità. La Corte d’appello confermava. Le società proponevano ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, esaminati congiuntamente per interferenza logico-giuridica, sono dichiarati non fondati. La Corte rileva anzitutto che le doglianze ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. sono inammissibili, vertendosi in ipotesi di doppia conforme tra le due pronunce di merito.

Nel merito, la Suprema Corte ricostruisce la portata della norma come riformulata dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012: il vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo sussiste solo se il fatto, desumibile dal testo della sentenza o dagli atti, avrebbe potuto determinare un esito diverso della controversia. L’omesso esame di elementi istruttori, di per sé, non integra il vizio.

La Corte territoriale ha esaminato tutto il quadro probatorio, tenendo conto della diversa prospettazione difensiva delle ricorrenti. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la pronuncia non renda percepibile il fondamento della decisione, non potendo l’interprete integrarla con congetture. Nel caso di specie l’iter logico-giuridico è agevolmente desumibile.

Quanto alla asserita violazione dell’art. 2697 cod. civ., essa si configura tecnicamente solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non quando abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere. Analogamente, la censura ex artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può fondarsi su un’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo su allegazioni specifiche, non ravvisabili nella specie.

Il terzo motivo, relativo alla omessa ammissione della prova testimoniale, è infondato: la mancata ammissione è denunciabile solo se la prova fosse idonea a invalidare con certezza le altre risultanze istruttorie. La Corte d’appello ha rilevato che, provato che il lavoratore non era adibito in via esclusiva alla commessa comunale, era ravvisabile l’interruzione del nesso causale tra la cessazione della commessa e il recesso. Il ricorso è rigettato, con condanna delle ricorrenti alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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