Il provvedimento di correzione degli errori materiali non è decisorio e non è ricorribile per cassazione (Cass. civ. Sez. 1 n. 576 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di correzione degli errori materiali è privo di decisorietà, non essendo autonomamente impugnabile neppure con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Tale natura non muta quando il giudice, con un secondo provvedimento, interviene in rettifica su un precedente decreto di correzione, modificandolo o revocandolo. In tal caso, il giudice non esercita un potere giurisdizionale nuovo, ma si limita a riesaminare la propria precedente attività correttiva, di natura sostanzialmente amministrativa. Ne consegue che, esaurito il gravame concesso in via generale dall’art. 26 legge fall., contro il decreto del giudice delegato che revochi la propria correzione non è ammesso ricorso per cassazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al giudice delegato al fallimento un’istanza di correzione del decreto di trasferimento di un terreno, al fine di specificare che le particelle catastali oggetto di procedura espropriativa dovessero intendersi trasferite per l’intero. Con decreto del 30.3.2021, il giudice delegato accoglieva l’istanza disponendo «in conformità». Due giorni dopo, però, su segnalazione dei curatori e rilevato il contrasto con la relazione del c.t.u. e con il bando di vendita, lo stesso giudice delegato annullava il proprio precedente provvedimento correttivo. Il Tribunale di Teramo, adito con reclamo ex art. 26 legge fall., respingeva l’impugnazione, ritenendo legittimo l’esercizio del potere di revoca. La società aggiudicataria proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ravvisando una questione pregiudiziale di natura processuale. L’oggetto del reclamo ex art. 26 legge fall., come chiarito dalla lettura del provvedimento impugnato, non era il decreto di trasferimento, bensì il decreto del 1°.4.2021 con cui il giudice delegato aveva revocato la propria precedente correzione. Da ciò deriva l’irrilevanza dei primi due motivi di ricorso, i quali, incentrati sull’irrevocabilità del decreto di trasferimento, non erano pertinenti al thema decidendum del giudizio di reclamo.
Quanto al merito della questione, la Corte ha precisato che il provvedimento di correzione di un errore materiale, essendo privo di contenuto decisorio e configurandosi come provvedimento sostanzialmente amministrativo, non è autonomamente impugnabile, neppure con ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Tale principio è stato richiamato anche con riferimento ai provvedimenti di correzione del giudice delegato al fallimento, in ragione della loro natura non contenziosa.
La Corte ha inoltre affermato che la medesima natura non decisoria caratterizza il provvedimento con cui il giudice ritorna sul decreto di correzione, per modificarlo o revocarlo. Anche in questo caso, infatti, il giudice non incide su posizioni giuridiche soggettive in modo definitivo, ma si limita a riesaminare la propria precedente attività, eventualmente riconoscendo che l’errore era stato commesso proprio nella correzione e non nel provvedimento corretto. Tale attività non è pertanto suscettibile di essere sindacata in sede di legittimità, una volta esaurito il gravame concessogli in via generale.
In via del tutto superflua, attesa l’inammissibilità del ricorso, la Corte ha comunque precisato che i principi sul potere del giudice dell’esecuzione di revocare o modificare il decreto di trasferimento, anche d’ufficio, sono conformi alla giurisprudenza di legittimità. L’irrevocabilità del provvedimento non coincide con la sua emanazione, ma con il compimento, da parte del cancelliere, delle operazioni indicate dall’art. 586 c.p.c., momento che identifica la definitiva esecuzione del trasferimento.
La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, sussistendone i presupposti di legge.
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Nota della Redazione
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