L’attestatore privo di indipendenza è inadempiente: nessuna prededuzione per il professionista che redige il piano (Cass. civ. Sez. 1 n. 11052 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può introdurre eccezioni di merito nuove rispetto a quelle formulate in sede di verifica, senza che si determini alcuna preclusione, e la concessione di un termine a difesa all’opponente è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. L’attestatore di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall. che abbia concorso alla redazione del piano di risanamento, difettando del requisito di indipendenza, non ha diritto alla prededuzione del proprio credito per l’attività svolta: la prestazione, difforme dalle prescrizioni legali e dai Principi di attestazione, è da ritenersi non correttamente eseguita e totalmente inadempiente rispetto all’incarico ricevuto, oltre che carente del necessario requisito di inerenza funzionale alla procedura.

Il Fatto

Un professionista aveva insinuato al passivo del fallimento il proprio credito per l’attività di attestazione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., predisposto a favore della società poi fallita. Il Giudice delegato aveva escluso il credito, e il Tribunale di Vicenza, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva confermato l’esclusione, rilevando che il professionista aveva egli stesso redatto il piano che poi aveva attestato con giuramento, in violazione dei requisiti di indipendenza richiesti dalla legge e dai Principi di attestazione.

Il creditore soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando la violazione del contraddittorio per mancata concessione di un termine a difesa, la violazione del giudicato formatosi con il decreto di omologa e la motivazione apparente del decreto impugnato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il primo motivo di ricorso manifestamente infondato, richiamando la giurisprudenza consolidata — e la recente Sez. 1, sent. n. 16628 del 21/06/2025 — secondo cui nel giudizio di opposizione allo stato passivo il curatore può introdurre nuove eccezioni di merito, e l’opportunità di concedere un termine a difesa è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice. La mancata concessione del termine non integra pertanto una violazione del contraddittorio quando la curatela si sia costituita tempestivamente.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso la violazione del giudicato formatosi con il decreto di omologa dell’accordo: il rilievo relativo alla nullità del procedimento di omologazione non costituiva la ratio decidendi del provvedimento impugnato, essendo stato formulato solo ad abundantiam nell’ottica della prededuzione. La vera ragione della decisione risiedeva nella carenza di funzionalità e di inerenza necessaria della prestazione del professionista rispetto alla procedura minore.

Il terzo motivo è stato infine respinto perché il decreto impugnato risultava motivato in modo da far emergere pienamente la ratio decidendi. La Corte ha condiviso l’impostazione del Tribunale: la redazione del piano di risanamento da parte del medesimo professionista che lo attesta, ancorché non invalida in senso civilistico, è radicalmente difforme dalle prescrizioni legali e dalle leges artis che disciplinano l’attività, dimostrandosi non correttamente eseguita e totalmente inadempiente rispetto all’incarico ricevuto.

L’indipendenza dell’attestatore è stata qualificata come una precondizione essenziale della prestazione: i Principi di attestazione approvati dal CNDCEC, pur privi di efficacia normativa diretta, integrano sul piano deontologico e civilistico i contenuti della prestazione del diligente professionista e prescrivono che l’attestatore non debba accettare l’incarico se non versa in una situazione di indipendenza, né concorrere alla redazione del piano.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., nonché al raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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