Onere probatorio del trasferimento di residenza e responsabilità gestoria dell’amministratore (Cass. civ. Sez. 1 n. 21943 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione dell’atto di citazione, l’onere per il notificante di svolgere ricerche anagrafiche aggiornate al fine di individuare la corretta residenza del destinatario, anche in ipotesi di suo trasferimento all’estero per il tramite del competente ufficio consolare, sorge solo se il destinatario che eccepisca la nullità abbia preventivamente dimostrato la conoscenza da parte del notificante dell’avvenuto trasferimento. Il permesso di residenza non fonda la condizione di dimora abituale e, trattandosi di un “permesso”, non integra uno stato di fatto corrispondente al trovarsi all’estero, essendo compatibile con la discontinuità di presenza derivante da frequenti viaggi per esigenze lavorative. La società che abbia pagato all’Erario una somma in conseguenza di un inadempimento imputabile al proprio amministratore può dedurre tale circostanza come fatto generatore del danno richiesto a quest’ultimo a titolo di responsabilità gestoria.
Il Fatto
La società aveva convenuto in giudizio il proprio amministratore per sentirne accertare la responsabilità, lamentando l’errata redazione del bilancio relativo all’esercizio 2010 per omessa contabilizzazione di una sopravvenienza attiva e il trasporto di rifiuti senza i prescritti formulari. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva confermato la decisione, condannando l’amministratore al risarcimento dei danni causati alla società. L’amministratore proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, relativo alla nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio, effettuata presso la residenza anagrafica italiana anziché all’estero. La Corte ha ritenuto il motivo infondato e inammissibile, ribadendo il principio per cui l’onere del notificante di compiere ricerche anagrafiche aggiornate scatta solo se il destinatario, che eccepisca la nullità, abbia preventivamente dimostrato la conoscenza da parte del notificante dell’avvenuto trasferimento. Nel caso di specie la corte territoriale aveva escluso tale dimostrazione e il ricorrente non aveva allegato l’erroneità della valutazione del materiale probatorio, limitandosi a sollecitare un’inammissibile riedizione del giudizio di merito.
Il secondo motivo, riguardante l’eccezione di incompetenza per materia del Tribunale delle imprese, è stato dichiarato inammissibile in quanto la sentenza impugnata si fondava su due rationes decidendi indipendenti. La censura aggrediva esclusivamente la seconda ratio, mentre la prima — basata sulla decadenza per tardività della costituzione del convenuto ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ. — rimaneva intatta e idonea a sorreggere la decisione.
Il terzo e il quarto motivo, concernenti rispettivamente l’accertamento della responsabilità per violazione del principio di competenza nella redazione del bilancio e la sussistenza del danno per la sanzione pecuniaria, sono stati dichiarati anch’essi inammissibili in quanto versati totalmente in fatto e non idonei a intercettare la ratio decidendi. In particolare, la Corte ha precisato che la società che abbia pagato una somma in conseguenza di un inadempimento imputabile all’amministratore può dedurre tale circostanza come fatto generatore del danno, a prescindere dalla natura solidale o meno dell’obbligazione tributaria.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese processuali e raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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