Onere della prova della natura agricola e attività connesse prevalenti (Cass. civ. Sez. 1 n. 5268 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di fallimento vale come allegazione del ricorrere di tutti i presupposti per la dichiarazione e come sollecitazione alla loro verifica, che il tribunale può e deve compiere anche esercitando i poteri di indagine officiosa previsti dall’art. 15 l. fall.. In tema di fallibilità dell’imprenditore agricolo, grava su chi sollecita la dichiarazione l’onere di allegare e dimostrare l’esistenza di un’attività commerciale che si affianchi a quella agricola; su chi invoca l’esenzione, invece, incombe la prova che l’attività di trasformazione e commercializzazione sia riconducibile alle attività connesse di cui all’art. 2135, terzo comma, c.c., e che abbia ad oggetto prodotti propri e prevalenti, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, c.c.. In assenza di tale prova, soccombe il soggetto che risulti rientrare, secondo i dati acquisiti nell’istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali. Il giudice di rinvio, in base all’esito globale della lite, può condannare alle spese anche la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione ma complessivamente soccombente.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona dichiarava il fallimento di una società agricola a responsabilità limitata. Il reclamo proposto dalla società veniva dichiarato inammissibile per tardività, ma la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, cassava la pronuncia e rinviava alla Corte di Appello di Ancona. La società riassumeva il giudizio, ma la Corte territoriale rigettava il reclamo ex art. 18 l. fall., ritenendo l’impresa di natura commerciale e, come tale, assoggettabile a fallimento. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi, concernenti la violazione delle regole sull’onere della prova e il mancato esercizio dei poteri officiosi da parte del Tribunale. In primo luogo, la S.C. ha evidenziato che la legge fallimentare non indica il contenuto della richiesta di fallimento, sicché l’istanza vale come allegazione del ricorrere di tutti i presupposti, della cui prova è onerato l’istante.
La Suprema Corte ha poi chiarito che l’art. 1, secondo comma, l. fall. pone a carico del debitore l’onere di provare di essere esente da fallimento, mentre residua in capo al tribunale un potere di indagine officiosa finalizzato ad evitare pronunce di fallimenti ingiustificati. Tale ruolo di supplenza, tendendo a colmare le lacune delle parti, è limitato ai fatti dalle stesse dedotti, ma non è rimesso a presupposti vincolanti, trattandosi di facoltà discrezionale il cui mancato esercizio non determina l’illegittimità della sentenza.
Quanto alla natura dell’impresa, la Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui l’esenzione dal fallimento dell’imprenditore agricolo, che eserciti anche attività di trasformazione e commercializzazione, postula la dimostrazione che tale attività abbia ad oggetto prodotti propri e prevalenti. La prova di queste condizioni grava su chi invochi l’esenzione, in ossequio all’art. 2697, secondo comma, c.c.. La Corte territoriale ha accertato la natura commerciale dell’impresa sulla base della documentazione versata in atti, senza alterare le regole sulla ripartizione dell’onere probatorio.
Con il terzo motivo, la ricorrente censurava la condanna alle spese del giudizio di Cassazione, nonostante l’esito a sé favorevole. La doglianza è stata rigettata richiamando il principio espansivo di cui all’art. 336 c.p.c.: la cassazione parziale si estende alla statuizione sulle spese, sicché il giudice di rinvio, in base all’esito finale della lite, può condannare la parte vittoriosa nel giudizio di legittimità ma complessivamente soccombente.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2135 c.c. – Imprenditore agricolo
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 336 c.p.c. – Effetti della riforma o della cassazione