Mansioni equivalenti nell’area e differenze retributive nel pubblico impiego (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3855 del 12.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato, ove il CCNL articoli il personale per aree e consideri equivalenti tutte le mansioni ricomprese nella medesima area, la progressione da un livello economico a quello superiore non comporta di per sé lo svolgimento di mansioni superiori né il diritto a differenze retributive. Rileva solo il criterio dell’equivalenza delle mansioni quale previsto in astratto dalla contrattazione collettiva, con esclusione dell’art. 2103 c.c., inapplicabile nel settore. L’annullamento in autotutela dell’atto che aveva attribuito il livello superiore travolge gli atti consequenziali e determina la nullità originaria del contratto stipulato in esito alla selezione, con la conseguenza che non può presumersi lo svolgimento di mansioni di maggior rilievo nel periodo anteriore alla definitiva assegnazione del livello.
Il Fatto
Il lavoratore, dipendente di un ente previdenziale con livello economico C2, partecipava a una selezione interna per la copertura di posti di categoria C3 con decorrenza 31.12.2006 e veniva proclamato vincitore con determina del 21.9.2009. A seguito dell’impugnazione dell’esito da parte di altri concorrenti, con determina del 7.11.2011 la graduatoria veniva variata e al lavoratore era negata la categoria superiore, che gli veniva poi riassegnata con nuova determina del 22.11.2011 a decorrere dal 31.12.2009.
Il lavoratore adiva il giudice del lavoro per ottenere l’inquadramento in C3 dal 31.12.2006 e la restituzione delle somme recuperate sulle maggiori retribuzioni versate. Il Tribunale respingeva la domanda di inquadramento ma accoglieva quella di restituzione; la Corte d’Appello respingeva entrambe le impugnazioni. L’ente propone ricorso per cassazione con tre motivi; il lavoratore resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il secondo e il terzo motivo, ritenendoli fondati. Non è più in discussione la legittimità della rettifica della graduatoria né il diniego della categoria superiore, profili ormai coperti dal giudicato per la mancata impugnazione del lavoratore. Il ricorso dell’ente si dirige contro il riconoscimento del diritto alla maggiore retribuzione dalla decorrenza giuridica del bando, anziché dalla data di definitiva assegnazione del livello.
La sentenza impugnata presenta una contraddizione: conferma il rigetto della domanda di inquadramento in C3 dal 31.12.2006, ma riconosce al lavoratore una retribuzione corrispondente a mansioni di maggior impegno e rilievo con la stessa decorrenza. Una volta accertata la legittimità dell’operato dell’ente, il diritto alla maggiore retribuzione nel periodo di erroneo inquadramento poteva derivare solo dallo svolgimento effettivo di mansioni diverse, per le quali fosse contrattualmente dovuta una retribuzione superiore.
La Corte rileva un duplice errore. Sul piano giuridico, il CCNL 2006/2009 considera mansioni superiori solo quelle dell’area immediatamente superiore e reputa equivalenti tutte le mansioni interne all’area, come confermato dalla declaratoria allegata al contratto, che descrive le competenze per l’accesso a ciascuna area superando le differenziazioni interne: le fasce retributive rappresentano mere progressioni economiche. Sul piano logico, è irrazionale presumere mansioni più impegnative a partire dal 31.12.2006 valorizzando un inserimento in graduatoria avvenuto il 21.9.2009, in esecuzione di una selezione bandita il 23.6.2008.
La Corte richiama l’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2009, che assegna rilievo al solo criterio dell’equivalenza delle mansioni, con riferimento alla classificazione astratta dei contratti collettivi, senza che il giudice possa sindacarne la natura equivalente. Ne deriva la violazione del CCNL e dell’art. 2697 c.c., avendo la Corte territoriale gravato il datore dell’onere di provare fatti irrilevanti. L’annullamento in autotutela, previsto dall’art. 21-novies della legge n. 241 del 1990, travolge tutti gli atti consequenziali e determina la nullità originaria del contratto stipulato in esito alla selezione, sicché non si poteva porre alcuna questione di esecuzione di atti nulli.
Accolto il ricorso, la sentenza è cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto della domanda del lavoratore, perché infondata. Le spese dell’intero processo sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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