Cessione in blocco: pubblicazione in Gazzetta non prova legittimazione cessionario (Cass. civ. Sez. I n. 15010 del 29.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto che resista in cassazione affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in forza di una cessione in blocco, qualora tale qualità sia contestata dalla controparte, non assolve l’onere probatorio con la sola produzione dell’avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La pubblicità legale dell’art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 attiene alla notificazione della cessione al debitore ceduto e all’esclusione del carattere liberatorio del pagamento eseguito al cedente, non alla prova dell’effettiva stipulazione del contratto e del concreto trasferimento del credito. La carenza di tale dimostrazione, incidendo sulla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase di impugnazione, è rilevabile d’ufficio. La contestazione è ammissibile per la prima volta nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., quando l’intervento del preteso cessionario sia avvenuto solo in sede di legittimità.

Il Fatto

La banca aveva notificato a una società debitrice principale e ai suoi fideiussori un primo decreto ingiuntivo, per la restituzione di quanto erogato a titolo di mutuo chirografario. Gli ingiunti proposero opposizione, deducendo la nullità del mutuo per collegamento negoziale con il saldo negativo di un rapporto di conto corrente e chiedendo, in via riconvenzionale, la declaratoria di nullità delle condizioni economiche e la rideterminazione del saldo.

La stessa banca ottenne poi un secondo decreto ingiuntivo, relativo al saldo di chiusura di quel conto corrente. Anche questo provvedimento fu opposto. Riuniti i giudizi, il tribunale respinse entrambe le opposizioni; l’appello fu rigettato dalla corte distrettuale. Proposto ricorso per cassazione, in sede di legittimità si costituiva, con atto denominato controricorso, una società che si asseriva cessionaria del credito, tramite la propria mandataria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via pregiudiziale la costituzione della pretesa cessionaria, qualificandola come intervento ex art. 111 cod. proc. civ., spiegato in asserita qualità di subentrata nella titolarità del credito. Il soggetto che resiste affermandosi successore a titolo universale o particolare di chi fu parte nel precedente grado deve non solo allegare la propria legitimatio ad causam, ma anche fornire la prova delle circostanze che fondano la successione nel processo, ai sensi degli artt. 110 e 111 cod. proc. civ..

Richiamate Cass. n. 24050 del 2019, Cass. n. 25344 del 2010 e Cass. n. 22244 del 2006, nonché le più recenti Cass. nn. 10786 e 5478 del 2024, la Corte rileva che la società intervenuta ha prodotto il solo avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Così facendo ha confuso il requisito della notificazione della cessione al debitore ceduto, necessario per la sua efficacia nei confronti di quest’ultimo, con la prova dell’effettiva stipulazione del contratto e del concreto trasferimento della titolarità del credito, prova necessaria quando quella qualità sia contestata dal debitore ceduto.

La carenza probatoria è rilevabile d’ufficio, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase di impugnazione. Essa non risulta colmata da alcuna condotta processuale dei ricorrenti incompatibile con la negazione della legittimazione: al contrario, la contestazione è stata espressa nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

La Corte precisa che il rito camerale non prevede la discussione in pubblica udienza, sicché quella memoria costituisce il primo e unico atto difensivo utile per contestare la titolarità del credito in capo a chi è intervenuto per la prima volta in cassazione. Un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in ossequio all’art. 24 Cost., impone di ammettere la contestazione, onde scongiurare una lesione del diritto di difesa. Mancando la dimostrazione della cessione e della titolarità del rapporto, l’intervento è inammissibile.

Nel merito, la Corte conferma il rigetto. La proposizione di una reconventio reconventionis da parte dell’opposto costituisce una mera facoltà, non un obbligo: non era maturata alcuna decadenza dalla possibilità di azionare autonomamente il diverso titolo. Le prove raccolte in un giudizio riunito sono utilizzabili anche nell’altro, se legittimamente acquisite in contraddittorio. Il ricorso è respinto e sussistono i presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *