Leasing traslativo risolto prima del fallimento: onere di stima del bene (Cass. civ. Sez. I n. 21315 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di leasing traslativo risolti anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, ai quali si applica in via analogica la disciplina dell’art. 1526 cod. civ., non è di per sé nulla la clausola che attribuisce al concedente il diritto di trattenere i canoni pagati e impone all’utilizzatore di corrispondere quelli scaduti. Resta però impregiudicato il potere officioso del giudice di ridurre l’indennità convenuta ai sensi del secondo comma dell’art. 1526 cod. civ. Se dopo la risoluzione interviene il fallimento dell’utilizzatore, il concedente che intenda far valere il credito risarcitorio da penale deve proporre domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 l. fall. e indicare in essa la somma ricavata dalla diversa allocazione del bene ovvero, in mancanza, allegare una stima attendibile del valore di mercato all’attualità. La stima è condizione per consentire al giudice di apprezzare l’eventuale manifesta eccessività della penale.

Il Fatto

La banca, in nome e per conto della società di leasing, aveva concesso in locazione finanziaria a una s.r.l. una porzione immobiliare ad uso commerciale. L’utilizzatrice, resasi inadempiente nel pagamento dei canoni, aveva ricevuto la risoluzione del contratto con missiva del 20.2.2017; successivamente la società è fallita.

La concedente aveva proposto ricorso ex art. 93 l. fall. e ricorso ex artt. 93 e 103 l. fall., chiedendo la restituzione dell’immobile e l’ammissione al passivo per oltre 912.000 euro. Il giudice delegato aveva accolto la restituzione e ammesso in prededuzione il solo equo compenso di 28.778,08 euro, rigettando ogni altra richiesta. L’opposizione allo stato passivo era stata respinta dal Tribunale di Livorno con decreto dei 6/14.2.2019, che aveva applicato l’art. 1526 cod. civ. ed escluso l’operatività dell’art. 72 quater l. fall.

La Motivazione della Corte

La ricorrente censurava la violazione dell’art. 1526 cod. civ. e la nullità del provvedimento, sostenendo la derogabilità della norma in forza del secondo comma e il rilievo della clausola contrattuale che, in caso di risoluzione, poneva a carico dell’utilizzatore i canoni scaduti e quelli a scadere, detratto il netto ricavo della vendita del bene.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., rilevando che il dictum impugnato si conforma alla giurisprudenza di legittimità. Ha premesso che la qualificazione del contratto come leasing traslativo non era stata oggetto di specifica censura e che la risoluzione era pacificamente intervenuta prima della dichiarazione di fallimento.

Richiamando le Sezioni Unite n. 2061 del 2021, la Corte ha ribadito che la disciplina della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi e che, per i contratti anteriormente risolti, resta ferma la distinzione tra leasing di godimento e traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 cod. civ. e inapplicabilità dell’art. 72 quater l. fall. Ha poi precisato, sulla scorta di Cass. n. 7367 del 2023, che non è nulla la clausola di confisca, ma permane il potere officioso di riduzione della penale.

Il punto decisivo riguarda l’onere probatorio del concedente. Nella domanda di insinuazione la banca non aveva indicato, in mancanza di diversa allocazione, alcuna stima attendibile del valore di mercato dell’immobile, limitandosi a invocare l’ammissione al passivo in attesa della futura vendita. Tale omissione ha impedito al giudice di valutare l’eventuale manifesta eccessività della penale ex art. 1526, secondo comma, cod. civ.

Quanto all’equo compenso per l’occupazione anteriore al fallimento, la Corte ha osservato che tale posta era stata computata dal curatore nella compensazione delle opposte partite, dalla quale era emerso un differenziale a credito della procedura. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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