Omessa pronuncia sull’estinzione della servitù e assorbimento dei motivi accessori (Cass. civ. Sez. II n. 21313 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza d’appello che non si pronunci sulla domanda di accertamento dell’insussistenza o dell’estinzione della servitù di passaggio, riproposta con l’appello principale, è affetta da omessa pronuncia e va cassata con rinvio. Il vizio non può essere escluso dalla conferma della sentenza di primo grado quando quest’ultima, a sua volta, abbia omesso di provvedere sulla medesima domanda, né la decisione implicita può desumersi dalla condivisione delle valutazioni istruttorie. La parte che denuncia l’omessa pronuncia non deve richiamare formule sacramentali, ma deve dedurre in modo univoco la nullità della decisione per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; è invece inammissibile il motivo che si limiti a censurare la motivazione come mancante o insufficiente o ad argomentare in termini di violazione di legge.

Il Fatto

Alcuni proprietari di porzioni di un cortile convennero in giudizio i titolari di altra porzione, lamentando l’occupazione di parte dell’area comune con manufatti e una siepe, con conseguente impedimento della servitù di passaggio carrabile costituita con un atto di divisione del 1970. Le convenute si difesero eccependo il difetto dei presupposti del diritto di passo e proponendo domanda riconvenzionale di estinzione per non uso ventennale della servitù, oltre che di inibizione del parcheggio.

Il Tribunale rigettò le domande e accolse solo l’inibizione alla sosta dei veicoli sulle aree interessate dal passaggio, compensando le spese. La Corte d’Appello respinse l’appello principale e quelli incidentali. Le soccombenti ricorsero per cassazione con otto motivi; il Pubblico Ministero concluse per l’accoglimento del settimo e il rigetto degli altri.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina anzitutto il terzo motivo, con cui si denunciava la nullità della sentenza per difetto di motivazione, asseritamente costruita per relationem sulla decisione di primo grado. Il motivo è infondato. La nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. Resta esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza o di contraddittorietà. La sentenza impugnata non è priva di motivazione: richiama per relationem le ragioni del primo giudice, enuncia i principi consolidati in tema di servitù e rileva che la CTU non ha provato un impedimento assoluto all’esercizio del passaggio.

Il quarto motivo, che deduce la violazione dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., segue la stessa sorte. La Corte d’Appello ha spiegato che nessuna parte aveva allegato o chiesto di provare che le ridotte dimensioni del percorso avessero reso impraticabile la servitù, e che gli ostacoli riscontrati dalla CTU non impedivano il transito pedonale e carrabile.

Il quinto motivo è dichiarato inammissibile. Le ricorrenti avevano sostanzialmente denunciato un’omessa pronuncia, ma senza richiamare la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. né invocare la nullità della decisione, limitandosi a censurare la motivazione. La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso deve articolarsi in motivi riconducibili in modo immediato a una delle ragioni dell’art. 360 cod. proc. civ., senza necessità di formule sacramentali. Il sesto motivo è parimenti inammissibile, perché non prospetta un’erronea interpretazione dell’art. 1067 cod. civ., ma sollecita una rivalutazione del materiale istruttorio, estranea al giudizio di legittimità.

È invece fondato il settimo motivo. La Corte d’Appello, pur avendo riportato tra le conclusioni delle appellanti la richiesta di dichiarare l’insussistenza originaria del diritto di passo carrabile in capo a una controricorrente e, in subordine, la sua estinzione, non ha esaminato tali domande, già trascurate dal Tribunale. La conferma della sentenza di primo grado non consente di desumere alcuna pronuncia implicita. L’ottavo motivo è infondato, poiché la Corte d’Appello ha deciso sulla domanda di estinzione, rigettandola, e non può chiedersi alla Suprema Corte una diversa ricostruzione in fatto. L’accoglimento del settimo motivo comporta l’assorbimento dei primi due, vertenti sulle spese e sulla lite temeraria. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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