Qualificazione del contratto e sindacato di legittimità sull’interpretazione (Cass. civ. Sez. II n. 16751 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La distinzione tra contratto d’opera intellettuale e appalto non dipende dalla natura giuridica del prestatore: nulla osta a che una prestazione professionale sia affidata a una società di capitali, né la qualità di persona giuridica dell’incaricato induce a qualificare il negozio come appalto di servizi. La diversa qualificazione, ove proposta ai fini dell’applicazione dell’art. 1659 cod. civ., è inconferente quando il progetto risulti visionato e approvato dal committente con regolari nulla osta. In tema di interpretazione del contratto, il sindacato di legittimità non investe il risultato interpretativo in sé, riservato al giudice di merito, ma solo il rispetto dei canoni legali di ermeneutica e la coerenza della motivazione; è pertanto inammissibile la critica che si traduca in una diversa valutazione degli elementi di fatto.
Il Fatto
Una società committente aveva appaltato a uno studio associato la progettazione definitiva di opere pubbliche, incarico subappaltato a una società di progettazione. La committente, ritenendo la subappaltatrice inadempiente agli obblighi di legge, aveva sospeso i pagamenti ai sensi dell’art. 1460 cod. civ. per alcune fatture. La subappaltatrice aveva agito in via monitoria per il relativo importo.
Il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo e condannato la committente al pagamento di una somma minore, oltre interessi e spese. La Corte di appello, rigettato l’appello principale e accolto quello incidentale della subappaltatrice, aveva confermato il decreto ingiuntivo. La committente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione degli artt. 2222 e 1655 cod. civ., contestando l’inquadramento della fattispecie nel contratto di prestazione d’opera intellettuale anziché nell’appalto. Il criterio distintivo sarebbe la dimensione dell’impresa. La ricorrente ne faceva derivare l’applicabilità dell’art. 1659 cod. civ., che impone l’approvazione scritta delle variazioni, asseritamente mancante.
La Corte dichiara entrambi i motivi, da trattare congiuntamente, inammissibili. Sul primo profilo osserva che la deduzione non coglie nel segno sotto un duplice punto di vista. La distinzione è posta con riguardo al tema della piccola impresa, ma la convenuta è una società a responsabilità limitata: secondo la giurisprudenza di legittimità nulla osta a che una prestazione professionale sia demandata a una società di capitali. La qualità di persona giuridica dell’incaricato non induce a qualificare il negozio come appalto di servizi, poiché nella categoria generale delle professioni intellettuali solo quelle determinate dalla legge sono tipizzate e assoggettate a iscrizione in albi.
Sotto il secondo profilo, la diversa qualificazione è sollevata ai fini dell’applicazione dell’art. 1659 cod. civ., ma la disposizione è inconferente: la Corte territoriale, con motivazione logica ed esauriente, ha accertato che il progetto era stato visionato e poi approvato con regolari nulla osta. La Corte d’appello ha inoltre esplicitato le ragioni per cui il contratto del 2013 non poteva costituire esecuzione di quello del 2008, non essendovi alcun richiamo al progetto precedente.
Quanto al secondo motivo, la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità sull’interpretazione del contratto non può investire il risultato interpretativo in sé, appartenente ai giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica e della coerenza della motivazione. La ricorrente, al di là del richiamo generico alla condotta delle parti, non ha dedotto in cosa si sarebbe sostanziato lo scostamento dall’art. 1362, secondo comma, cod. civ., proponendo una diversa ricostruzione dei fatti da ricondurre semmai al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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