Impugnazione estratto di ruolo ammessa solo nei casi tassativi del 2021 (Cass. civ. Sez. V n. 5275 del 28.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione coattiva a mezzo ruolo, l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 215/2021, si applica ai processi pendenti e delimita l’interesse ad agire del contribuente. L’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata è ammessa nei soli casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Al di fuori di tali ipotesi tassative il ricorso è inammissibile per carenza di interesse. Il giudicato formatosi sulla validità della notifica della medesima cartella a un diverso condebitore solidale non spiega efficacia vincolante nel giudizio promosso dall’altro.
Il Fatto
Il contribuente impugnava l’estratto di ruolo relativo a una cartella di pagamento per Irpef e Ilor dell’anno di imposta 1985. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello del contribuente, ritenendo la cartella ritualmente e tempestivamente notificata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. e respingendo le eccezioni di decadenza.
Il contribuente ricorreva per cassazione con sette motivi. Nelle more, depositava memoria eccependo la formazione del giudicato esterno derivante da una sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, divenuta definitiva, che aveva accertato l’invalidità della notifica della medesima cartella alla moglie del ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina anzitutto l’eccezione di giudicato esterno. Il giudicato invocato non è vincolante nel presente giudizio, perché la pronuncia non è intervenuta tra le stesse parti, ma ha riguardato la validità della notifica della medesima cartella a un soggetto diverso. Anche in presenza di dichiarazione congiunta dei redditi, l’interesse ad agire va valutato rispetto alla posizione del singolo debitore solidale, che è legittimato a impugnare autonomamente l’atto e può ottenere un esito differente.
Passando ai motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, il Collegio li dichiara complessivamente inammissibili per carenza di interesse, alla luce del principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 26283 del 6 settembre 2022. La Corte richiama la regola per cui l’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, pur non avendo natura di norma di interpretazione autentica né efficacia retroattiva, si applica ai procedimenti pendenti.
La norma, regolando specifici casi di azione diretta, stabilisce quando l’invalida notificazione della cartella generi di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e plasma così l’interesse ad agire, che deve essere dimostrato. Nel caso di specie non emerge alcuna delle ipotesi per le quali la novella riconosce il diritto di impugnare l’estratto di ruolo con la cartella.
Il richiamo è all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973: il ruolo e la cartella che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione solo se il debitore dimostra un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici indicati, o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Esclusa ogni ipotesi utile, il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è disposto sulle spese, essendo la parte intimata rimasta tale, con conseguente obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.