L’antieconomicità del costo è indizio di non inerenza, ma richiede una valutazione quantitativa e comparativa (Cass. civ. Sez. 5 n. 19140 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di determinazione del reddito d’impresa, il giudizio di inerenza del costo, ancorché di natura qualitativa, non è precluso per gli interessi passivi, i quali sono sì affrancati da una correlazione diretta con i componenti attivi, ma restano pur sempre vincolati all’attività d’impresa nel suo complesso. L’antieconomicità di un’operazione non coincide con la non inerenza e non può sostituirsi ad essa, ma costituisce un mero indizio sintomatico dell’assenza del requisito, dal quale l’Amministrazione finanziaria può desumere l’indeducibilità del costo, gravando su di essa il relativo onere probatorio. Tale valutazione di antieconomicità non può risolversi in un giudizio qualitativo sull’inattendibilità della condotta, ma implica necessariamente un accertamento in fatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi, volto a stimare la congruità del costo in rapporto ai dati contabili dell’impresa e/o alle condizioni di mercato. In assenza di tale parametro oggettivo, il disconoscimento della deducibilità si traduce in un sindacato sulle scelte imprenditoriali, che resta precluso all’Amministrazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società ricorrente, operante come sub-holding del gruppo, plurimi avvisi di accertamento per gli anni 2012-2016, contestando l’indeducibilità degli interessi passivi corrisposti su finanziamenti infragruppo contratti per l’acquisizione di partecipazioni. L’Ufficio, pur riconoscendo il formale rispetto della disciplina del consolidato fiscale, riteneva i costi indeducibili in quanto derivanti da un’operazione intercompany antieconomica, funzionale ad interessi di altre società del gruppo piuttosto che della contribuente. L’antieconomicità era ravvisata in elementi quali la mancata estinzione prioritaria dei finanziamenti onerosi, la contemporanea titolarità di finanziamenti attivi e passivi e la distribuzione di utili al socio.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della società, ma la Commissione tributaria regionale della Lombardia, in riforma, confermava la legittimità del recupero, ritenendo corretta la contestazione basata sulla complessiva antieconomicità dell’operazione e superflua ogni indagine sull’inerenza degli interessi. La società proponeva quindi ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, enunciando il principio di diritto sopra riportato. In primo luogo, ha chiarito che la fattispecie non attiene all’accertamento analitico-induttivo di cui all’art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, né ad una ipotesi di abuso del diritto, ma alla rettifica di una componente passiva ritenuta non deducibile per difetto del requisito dell’inerenza, con conseguente applicazione dell’art. 109 t.u.i.r.
La Corte ha poi affrontato il tema della deducibilità degli interessi passivi, affermando che l’art. 109, comma 5, t.u.i.r. non fissa una presunzione legale assoluta di inerenza. Tale disposizione, infatti, va interpretata nel senso che gli interessi passivi sono affrancati dalla correlazione diretta con i componenti attivi, ma non dal vincolo con l’attività d’impresa nel suo complesso. Ne deriva che la valutazione sull’inerenza del costo rappresentato dagli interessi passivi non è preclusa, ma è anzi un requisito immanente che permea il giudizio sulla sua deducibilità.
Quanto al rapporto tra inerenza e antieconomicità, la Corte ha precisato che, sebbene il giudizio sull’inerenza sia di natura qualitativa e prescinda da ogni valutazione di congruità o vantaggiosità del costo, ciò non implica che l’antieconomicità sia priva di rilievo. Essa costituisce, infatti, un indizio sintomatico dell’inesistenza del requisito dell’inerenza, ma non può tradursi in un giudizio di non inerenza. Il suo accertamento, richiedendo il confronto con un parametro, non può prescindere da una verifica di tipo quantitativo e comparativo, ancorata ai dati contabili dell’impresa o alle condizioni del mercato.
La Corte ha infine ribadito che, in tema di ripartizione dell’onere probatorio, se spetta al contribuente dimostrare i presupposti di deducibilità dei costi, ove l’Amministrazione deduca l’antieconomicità come indizio di non inerenza, è su di essa che grava la relativa prova, da fornire non in termini qualitativi ma con riferimento a parametri quantitativi, interni o di mercato. Nella specie, la sentenza impugnata è stata cassata perché il giudice di appello aveva avallato una valutazione di antieconomicità di tipo qualitativo, basata su scelte gestionali, senza alcun raffronto quantitativo, così intromettendosi in scelte imprenditoriali non sindacabili dall’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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