Legami familiari e cessione quote fondano il diniego di white list (TAR Emilia-Romagna n. 487 del 11.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) è disciplinata dagli stessi principi che regolano l’interdittiva antimafia, formando i due sottosistemi un corpo normativo unico e non frazionabile. Il pericolo di infiltrazione mafiosa è una fattispecie di pericolo, propria del diritto della prevenzione, che non richiede la prova dell’avvenuta infiltrazione né il livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio: è sufficiente una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza, fondata su indizi gravi, precisi e concordanti, valutati in modo unitario e non atomistico. Il giudizio prefettizio è autonomo rispetto al procedimento penale e può basarsi su elementi non penalmente rilevanti o già oggetto di assoluzione. Integra il quadro indiziario anche il profilo personale del coniuge convivente dell’amministratrice, ove emerga il rischio di una intestazione fittizia della compagine societaria.

Il Fatto

Una società attiva nel settore immobiliare ed edile ha impugnato il diniego con cui il Prefetto ha rigettato la sua istanza di iscrizione nella white list, ritenendo sussistente il pericolo di tentativi di infiltrazione mafiosa idonei a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa. Il provvedimento era stato preceduto da un preavviso di rigetto, non superato dalle controdeduzioni della richiedente.

La società ha contestato il diniego deducendo che l’intero impianto motivazionale ruoterebbe attorno alla sola figura del marito convivente dell’amministratrice unica, senza alcun riferimento diretto alla stessa o alla compagine sociale. Ha inoltre richiamato pregresse iscrizioni assentite, l’assoluzione del congiunto da un reato tributario e l’annullamento di sequestri e di una misura interdittiva. La richiesta cautelare era stata respinta con ordinanza n. 2 dell’11 gennaio 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 1, comma 52, della legge n. 190/2012, che disciplina l’iscrizione nella white list, e ne afferma la continuità sistematica con il codice antimafia. Il richiamo all’art. 1, comma 52-bis consente di leggere i due sottosistemi come un insieme organico, vietando all’interprete una lettura atomistica che renda incoerente il sistema dei controlli.

Il pericolo di infiltrazione mafiosa — ricavato dall’art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 — è una fattispecie di pericolo del diritto della prevenzione. Non occorre provare l’intervenuta infiltrazione, ma solo elementi sintomatico-presuntivi dai quali dedurre, secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, la probabilità di ingerenza criminale. Gli indizi vanno considerati nel loro complesso e non isolatamente.

Il Collegio ritiene che il quadro indiziario superi il vaglio di legittimità per molteplicità, attualità e convergenza degli elementi: i precedenti penali e di polizia del marito convivente dell’amministratrice; la rete di parentele e affinità con soggetti vicini a una consorteria di stampo ‘ndranghetista; le frequentazioni con indagati o condannati per reati associativi; le criticità a carico di due dipendenti; le cointeressenze con società già attinte da interdittive.

Assume rilievo centrale l’operazione di cessione di quote societarie a favore di un soggetto che non risulta aver mai prodotto dichiarazioni dei redditi, pur rivestendo cariche in altre società. L’operazione appare finalizzata a dissimulare la reale titolarità dell’impresa, con finalità elusive dei controlli antimafia.

Il Collegio reputa irrilevante che gli elementi si riferiscano al coniuge e non all’amministratrice: non può escludersi che la regia effettiva dell’impresa sia del marito e che la titolarità formale sia un’intestazione fittizia. Né rileva l’esito assolutorio in sede penale, poiché il giudizio interdittivo è autonomo rispetto al processo penale e opera su un piano di anticipazione della soglia di difesa sociale. Le precedenti iscrizioni non vincolano il potere prefettizio, che può rivalutare elementi già noti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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