Ordine di demolizione dovuto per opere in fascia paesaggistica di 150 metri (TAR Emilia-Romagna n. 490 del 18.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di costruzioni realizzate in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica, l’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi costituisce atto dovuto e vincolato, che non richiede specifica motivazione né comparazione degli interessi contrapposti, e che prescinde dal tempo trascorso dall’abuso. La fascia di tutela di 150 metri di cui all’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 si computa a partire dalle sponde o dai piedi degli argini, avendo riguardo agli elementi naturali e al margine superiore della sponda, indipendentemente dalla sua altezza. Il titolo edilizio rilasciato senza la necessaria autorizzazione paesaggistica non è invalido, ma inefficace, con la conseguenza che i lavori eseguiti sono suscettibili di provvedimenti inibitori e sanzionatori, senza che rilevino il decorso del tempo o l’affidamento del privato.
Il Fatto
La società ricorrente, esercente attività di autotrasporto, ha impugnato l’ordinanza del Comune di Piacenza n. 191 del 21 marzo 2025, con cui è stata dichiarata l’inefficacia e la decadenza di alcuni titoli edilizi risalenti agli anni 2000 e imposta la demolizione delle opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica, oltre alla rimozione di quelle prive di titolo. L’area interessata, situata in prossimità del torrente Nure, comprende immobili e piazzali pavimentati destinati a deposito.
Il provvedimento traeva origine da una segnalazione del febbraio 2024 e contestava, tra l’altro, l’insistenza del compendio nella fascia di rispetto paesaggistico e la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi contenuta negli elaborati allegati al permesso di costruire del 2005. La ricorrente ha sostenuto l’insussistenza del vincolo, deducendo che le opere distavano più di 150 metri dal torrente e contestando il metodo di misurazione comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricondotto la controversia al suo presupposto di fatto: l’insistenza o meno delle aree nella fascia di 150 metri dalla sponda del torrente. Ha ribadito che, in presenza di opere realizzate senza autorizzazione paesaggistica, l’ordine di demolizione è atto dovuto, che non esige motivazione né valutazione comparativa degli interessi e non è condizionato dal tempo trascorso. Sul punto richiama la giurisprudenza secondo cui dall’abusività dell’opera scaturisce con carattere vincolato l’ordine di demolizione, non rilevando l’affidamento del privato.
Sulla questione centrale, il Tribunale ha valorizzato l’istruttoria comunale, basata sulla sovrapposizione cartografica tramite GIS e sulla ricostruzione del corso del torrente antecedente e immediatamente successivo al permesso di costruire n. 32/2005. Ha richiamato la decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2025, secondo cui la fascia di vincolo si computa tenendo conto dei piedi degli argini e delle sponde, incluse le aree sopraelevate, dovendosi fare riferimento agli elementi naturali e non a quelli artificiali.
Le contestazioni attorce sulla presunta “zona boschiva” estranea al letto fluviale sono state giudicate meramente assertive, prive di supporto tecnico e non sorrette da allegazioni sull’ampiezza del letto. La relazione geotecnica e la dichiarazione del progettista, prive di misurazioni sulla sponda, non hanno smentito il metodo comunale, riferito all’alveo e non all’argine.
Il Tribunale ha inoltre osservato che gli atti dell’epoca — l’istruttoria del permesso di costruire e il certificato di destinazione urbanistica del giugno 2005 — attestavano espressamente la sussistenza del vincolo paesaggistico sulle aree, con ciò confermando la correttezza degli accertamenti comunali. Il primo motivo di ricorso è stato pertanto respinto.
I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti, poiché l’abuso accertato riguarda tutte le aree indicate nell’ordinanza e la loro eventuale fondatezza non avrebbe fatto venir meno l’abusività delle opere. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite stante la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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