Accesso agli atti esplorativo e generico: legittimo il diniego (TAR Lazio n. 62 del 29.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di accesso agli atti amministrativi è legittimo quando l’istanza di ostensione è generica e massiva, riferita a un numero non individuato di documenti e a un arco temporale non delimitato. In tal caso l’istanza assume carattere meramente esplorativo ed è inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. 7 agosto 1990 n. 241. L’accesso deve avere ad oggetto una documentazione specifica, indicata in modo preciso e circoscritto, della quale sia percepibile la pertinenza rispetto alla situazione giuridica fatta valere. Il requisito della specificità dell’oggetto opera sul piano dell’ammissibilità e non è superato dalla sola sussistenza della legittimazione e dell’interesse conoscitivo del richiedente. Le esigenze di funzionalità, economicità e tempestività dell’azione amministrativa giustificano il diniego ove l’evasione imponga ricerche estese e complesse.

Il Fatto

Una società operante nel settore della somministrazione di energia elettrica e gas presentava al Comune un’istanza di accesso agli atti, inviata a mezzo p.e.c., relativa al rapporto di fornitura intercorso tra le parti. La richiesta era formulata in modo ampio, con elencazione esemplificativa e non esaustiva di documenti e con clausola di chiusura riferita a ogni altro atto connesso alla fornitura.

Non pervenendo alcun riscontro, si formava il silenzio-rigetto ai sensi dell’art. 25, comma 3, l. n. 241/1990. La società proponeva quindi ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., notificato nel luglio 2025 e depositato nei giorni successivi, chiedendo l’annullamento del silenzio e l’accertamento del diritto ad accedere alla documentazione richiesta. Il Comune si costituiva eccependo l’infondatezza del ricorso per la natura generica, massiva ed esplorativa dell’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della ammissibilità dell’istanza di accesso, muovendo dal rilievo che il diniego può essere legittimamente opposto ogni qualvolta la richiesta risulti generica, tanto sotto il profilo dei documenti richiesti quanto sotto quello del labile interesse all’ostensione.

Il principio affermato è che l’accesso deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso dell’amministrazione, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto. Non può invece riguardare un complesso non individuato di atti, dei quali non si conosce con certezza la consistenza, il contenuto e la pertinenza rispetto alla condizione del richiedente. In difetto di tali requisiti l’istanza assume un sostanziale carattere esplorativo, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. n. 241/1990.

Il Collegio richiama sul punto un indirizzo consolidato (Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2025 n. 5302; sez. VII, 28 febbraio 2025 n. 1761; sez. IV, 13 gennaio 2025 n. 179; sez. III, 5 febbraio 2024 n. 1139).

Nel caso concreto, il Collegio dà atto della sussistenza della legittimazione e dell’interesse conoscitivo della ricorrente, ma rileva che l’istanza è in concreto esplorativa, perché riferita a un numero massivo di documenti non meglio individuati, taluni dei quali necessariamente già in possesso della società istante in quanto dalla stessa formati. Il dettagliato reperimento degli atti costringerebbe gli uffici a lunghe ricerche, incompatibili con la funzionalità dei plessi e con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa.

Il Collegio prende espressamente le distanze da un precedente in astratto favorevole alla ricorrente (TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 31 ottobre 2025 n. 19083), ritenendolo non estensibile al caso di specie, e richiama in senso conforme altre decisioni (TAR Sicilia, Catania, sez. III, 19 dicembre 2025 n. 3627; TAR Sardegna, sez. I, 11 dicembre 2025 n. 1158; TAR Campania, Napoli, sez. IX, 10 novembre 2025 n. 7301). Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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