Contraddittorio INPS non necessario se la domanda contributiva è abbandonata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20436 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’INPS non determina alcuna nullità quando la domanda di regolarizzazione contributiva, proposta in primo grado, non sia stata oggetto di decisione e non sia stata reiterata in appello, dovendosi ritenere abbandonata. In applicazione del principio di effettività nella valutazione dell’esercizio e della lesione del diritto di difesa, l’astratta violazione del principio dell’integrità del contraddittorio non assume rilievo se, allo stato del decisum, non sussiste alcuna necessità di estendere il giudizio all’Istituto. In tema di impugnazioni, il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali sussiste in caso di riforma anche parziale della sentenza; la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La lavoratrice aveva convenuto in giudizio la propria datrice di lavoro chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto, la nullità del contratto di apprendistato e la condanna alle differenze retributive. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, dichiarando la sussistenza del rapporto subordinato a decorrere da una certa data, la nullità dell’apprendistato per carenza di adeguata attività formativa e l’osservanza di un orario settimanale pieno.

La Corte d’appello, in parziale riforma, aveva respinto la richiesta di impugnare l’espulsione dalla società, rilevando la decadenza della lavoratrice, e aveva confermato le altre statuizioni, compensando tra le parti il 50% delle spese del doppio grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la società deduceva la violazione dell’art. 102 cpc, per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti dell’INPS, pur avendo la lavoratrice chiesto in primo grado la regolarizzazione della posizione contributiva.

La Corte ha ritenuto il motivo infondato. Effettivamente era stata avanzata una generica richiesta di regolarizzazione contributiva, ma la stessa non era stata oggetto di decisione da parte del Tribunale, non essendovi stata alcuna condanna del datore di lavoro e non essendo stata reiterata in secondo grado. Doveva pertanto ritenersi un abbandono della domanda.

Richiamando in motivazione Cass. Sez. Un. n. 9006/2021, la Corte ha affermato che, in attuazione del criterio di preminenza del principio di effettività nella valutazione dell’esercizio e della lesione del diritto di difesa, non è ravvisabile alcuna violazione dell’art. 102 cpc, non essendovi alcuna necessità, allo stato, di estendere il contraddittorio nei confronti dell’INPS.

Con il secondo motivo la società censurava il regolamento delle spese, per avere la Corte territoriale posto a suo carico il 50% delle spese nonostante l’accoglimento solo parziale delle domande. Anche tale motivo è stato ritenuto infondato. La Corte ha ribadito che il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese sussiste in caso di riforma, anche parziale, della sentenza impugnata, dovendo l’onere essere ripartito in relazione all’esito complessivo della lite (Cass. n. 27606/2019; Cass. n. 58/2004).

Quanto alla compensazione, la Corte ha richiamato il principio per cui la relativa valutazione rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando incensurabile in sede di legittimità salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o siano addotte ragioni palesemente illogiche (Cass. n. 264/2006). Ipotesi non ravvisabili nella fattispecie. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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