Legittima difesa esclusa per chi provoca il pericolo e non si allontana (Cass. pen. Sez. I n. 37114 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittima difesa, anche solo putativa, non è configurabile quando l’imputato non si trovi, né si prefiguri, una situazione di pericolo attuale, tale da legittimare una reazione difensiva. In difetto di una siffatta situazione, reale o supposta, neppure è ipotizzabile l’eccesso colposo. Anche ammessa l’esistenza del pericolo, la scriminante resta esclusa quando sussista evidente sproporzione tra la situazione e la reazione, realizzata con mezzi che per consapevole e dolosa determinazione superano ogni necessità del caso. Parimenti rileva l’assenza di una infungibile necessità di difesa, quando l’agente disponga di alternative immediatamente praticabili, come l’allontanamento dal luogo.

Il Fatto

La Corte di appello confermava la declaratoria di penale responsabilità dell’imputato per il reato di lesione personale aggravata, così derubricata l’originaria imputazione di tentato omicidio, ai danni di una persona offesa. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’imputato si era recato presso l’abitazione ove si trovava la propria ex compagna e, al rifiuto di lasciarlo accedere, aveva assunto un atteggiamento aggressivo; la vittima, per contenere tale contegno, aveva brandito un bastone. L’imputato aveva allora estratto un coltello a serramanico e aveva sferrato diversi fendenti, cagionando ferite multiple con incapacità di attendere alle normali occupazioni per oltre quaranta giorni.

Il giudice di appello escludeva la scriminante della legittima difesa e confermava la recidiva. Proponeva ricorso per cassazione il difensore, articolando cinque motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, connessi, sono dichiarati in parte inammissibili e in parte infondati. Essi mirano ad accreditare un’alternativa ricostruzione dei fatti basata sulla mera rilettura delle risultanze probatorie, già attentamente esaminate e non illogicamente valutate dal giudice territoriale. La Corte ribadisce che eccede dai limiti di cognizione del giudice di legittimità ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali del processo (Sez. 6 n. 13442 del 2016; Sez. 3 n. 17395 del 2023).

Sul piano sostanziale, la legittima difesa, anche solo putativa, è ineccepibilmente esclusa, perché l’imputato non si trovò, né si prefigurò, alcuna situazione di pericolo. In difetto di tale situazione non è ipotizzabile neppure l’eccesso colposo (Sez. 5 n. 19065 del 2020).

Anche ipotizzando la situazione di pericolo, la sentenza impugnata rimarca l’evidente sproporzione tra la situazione stessa e la reazione, sfociata nell’impiego di mezzi che, per consapevole e dolosa determinazione, superavano ogni necessità del caso (Sez. 1 n. 2561 del 1993). Sotto altro profilo, manca una infungibile necessità di difesa, giacché l’agente era nella condizione di sottrarsi al preteso pericolo desistendo dal violare l’altrui proprietà e allontanandosi: sussistevano dunque alternative immediatamente disponibili, incompatibili con il riconoscimento dell’esimente (Sez. 1 n. 51262 del 2017). La situazione di pericolo, inoltre, sarebbe stata volontariamente determinata dallo stesso imputato, con ulteriore preclusione della scriminante (Sez. 1 n. 56330 del 2017).

Il quarto motivo è infondato: la motivazione sulla durata della malattia è saldamente ancorata a precisi elementi probatori, con apprezzamento non manifestamente illogico e perciò insindacabile.

Il quinto motivo è infondato. La sentenza si è attenuta al principio secondo cui, ai fini della recidiva, il giudice deve verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, oltre il mero riscontro formale dei precedenti penali (Sez. Un. n. 35738 del 2010; Sez. 3 n. 33299 del 2017). Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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