Accordo sulla pena in appello preclude le doglianze in cassazione (Cass. pen. Sez. V n. 37121 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non è consentito proporre con il ricorso per cassazione questioni, anche rilevabili d’ufficio, a cui l’interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena raggiunto in appello ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen. Il potere dispositivo riconosciuto alla parte non limita soltanto la cognizione del giudice di secondo grado, ma produce effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità, in modo analogo alla rinuncia all’impugnazione. L’accordo implica dunque la rinuncia a dedurre ogni diversa doglianza nel successivo giudizio di cassazione, con la sola eccezione dell’irrogazione di una pena illegale.

Il Fatto

Il Tribunale aveva condannato l’imputato, riconosciuta la recidiva, per i reati di cui agli artt. 495 e 707 cod. pen., accertati in un comune della provincia di Napoli nel novembre 2021. La Corte di appello, sulla base di quanto concordato dall’imputato con il Pubblico ministero ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., aveva rideterminato la pena complessiva in un anno e sette mesi di reclusione.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la nullità della decisione per inosservanza o erronea applicazione dell’art. 599-bis cod. proc. pen., per mancanza o apparenza della motivazione in ordine ai presupposti di una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. e alla corretta qualificazione giuridica dei fatti.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda l’ampiezza dei poteri dispositivi che le parti esercitano quando raggiungono l’accordo sulla pena in appello. Il Collegio osserva che la facoltà riconosciuta dall’art. 599-bis cod. proc. pen. non si esaurisce in un vincolo sul solo giudizio di secondo grado.

Il potere dispositivo della parte, secondo la Corte, non limita soltanto la cognizione del giudice dell’appello, ma ha effetti preclusivi sull’intero svolgimento processuale, compreso il giudizio di legittimità. Il meccanismo viene assimilato, sul piano degli effetti, alla rinuncia all’impugnazione: chi ha accettato la pena non può poi riaprire profili che quell’accordo ha definitivamente chiuso.

Ne consegue che l’accordo delle parti implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di cassazione ogni diversa doglianza. La Corte individua una sola eccezione: l’irrogazione di una pena illegale. Il principio è sorretto da un orientamento consolidato, richiamato dal Collegio con le pronunce Sez. 3 n. 51557 del 2023 e Sez. 2 n. 50062 del 2023, nonché da una serie di decisioni che ne declinano le applicazioni, tra cui Sez. U n. 19415 del 2022 sulla non deducibilità della prescrizione.

La Corte richiama inoltre le decisioni relative alla qualificazione giuridica del fatto, alle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., alle censure sul trattamento sanzionatorio diverse dalla sua illegalità e alla mancata applicazione di pene sostitutive. Rispetto a tutte queste materie resta ferma la preclusione derivante dall’accordo.

Il ricorso è pertanto inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in 4.000,00 euro, esclusa la non colpevolezza dell’errore alla luce dei parametri della Corte cost. n. 186 del 2000.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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