Legittimario escluso dal testamento ha diritto al risarcimento danni (Cass. civ. Sez. III n. 19340 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti agrari, l’erede legittimario che sia stato escluso dal testamento del genitore per aver ricevuto in vita un quantitativo di beni idonei a soddisfare la sua quota di legittima, e che si trovi per tale ragione nell’impossibilità di impugnare il testamento con l’azione di riduzione, ha titolo per esercitare l’azione di cui all’art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Ricorrendo le condizioni indicate da tale norma, egli può ottenere di continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi agricoli anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e di essere considerato affittuario delle stesse. La norma speciale risponde all’esigenza di assicurare la continuità dell’impresa agricola e non può essere interpretata in modo da precludere il diritto a chi, pur legittimario, non abbia subito lesione della quota.
Il Fatto
Una donna agisce davanti alla Sezione specializzata agraria del Tribunale di Bergamo contro il fratello, chiedendo il rilascio di un compendio immobiliare che la madre aveva lasciato a lei con due testamenti, nei quali il figlio era stato escluso dall’eredità perché aveva già ricevuto in vita più della sua quota di legittima. Il convenuto si difende sostenendo l’esistenza di un contratto di affitto agrario iniziato nel 1998 e con scadenza nel 2028, e invoca l’art. 49 della legge n. 203 del 1982 per succedere nel rapporto.
Il Tribunale accoglie la domanda e nega l’esistenza del contratto. La Corte d’appello di Brescia, in riforma, accerta il contratto e fissa la scadenza al 2028. La Cassazione, con ordinanza n. 25522 del 2021, cassa con rinvio, ritenendo necessario l’accertamento specifico dell’esistenza del rapporto agrario. In sede di rinvio la Corte bresciana nega il contratto e condanna il fratello al rilascio, escludendo anche l’applicabilità dell’art. 49 per difetto della qualità di erede. Contro questa sentenza il soccombente propone ricorso per cassazione con otto motivi.
La Motivazione della Corte
I primi quattro motivi sono rigettati. La Corte ritiene inammissibili o infondate le censure sull’ammissibilità della prova testimoniale e sul preteso travisamento della prova: il giudice di rinvio ha compiuto una valutazione globale delle prove, inserendo i documenti nel quadro complessivo e svalutando il valore indiziario del documento n. 4 per l’indeterminatezza dell’oggetto e del canone. Il motivo sulla mancata ammissione di nuovi documenti nel giudizio di rinvio è infondato, perché l’art. 394 cod. proc. civ. configura un’istruzione sostanzialmente chiusa e il ricorrente non ha dimostrato l’impossibilità di produrli prima. Inammissibile anche la censura sulla contemplatio domini, che mira a un riesame del merito.
Il quinto motivo è invece accolto e costituisce il cuore della decisione. La questione, non oggetto di precedenti pronunce, è se il figlio legittimario escluso dal testamento materno per aver ricevuto in vita beni sufficienti a integrare la quota, e che non ha esperito l’azione di riduzione, possa agire ex art. 49 della legge n. 203 del 1982. La Corte osserva che la norma fa continui richiami alla figura dell’erede, ma che la soluzione non può ricavarsi dalla sola applicazione dei principi successori: occorre contemperarli con la logica della norma speciale, volta a favorire la conservazione e la continuità dell’attività agricola, come chiarito dalla Corte costituzionale con l’ordinanza n. 597 del 1988.
Seguendo il percorso della Corte d’appello si determinerebbe una situazione paradossale: un legittimario, di fatto imprenditore agricolo, non può esercitare l’azione di riduzione perché non vi è lesione della quota, e nello stesso tempo si vedrebbe precluso il diritto ex art. 49, che sarebbe riconosciuto al legittimario totalmente pretermesso. Il legittimario non totalmente pretermesso, che ha già ricevuto in vita una parte significativa del patrimonio familiare e che proprio per questo è nominato nel testamento, deve dunque essere ammesso ad agire.
Resta fermo che l’esercizio del diritto è subordinato all’accertamento delle condizioni indicate dall’art. 49: la qualità di erede, quella di imprenditore agricolo professionale o coltivatore diretto, e l’esercizio, al momento dell’apertura della successione, dell’attività agricola sui fondi. Questo accertamento, che la Corte bresciana non ha compiuto, è rimesso al giudice di rinvio. L’accoglimento del quinto motivo assorbe i motivi sesto, settimo e ottavo. La sentenza è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, Sezione specializzata agraria, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.