Ipoteca su bene del fallito per debito altrui e ammissione al passivo (Cass. civ. Sez. I n. 7880 del 25.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il titolare di un diritto d’ipoteca su un bene compreso nel fallimento, costituito in garanzia di un credito vantato verso un debitore diverso dal soggetto fallito, non può né ha l’onere di avvalersi del procedimento di verificazione dello stato passivo: egli può limitarsi a intervenire nel procedimento fallimentare e a chiedere di partecipare alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione del bene ipotecato in suo favore. La concessione dell’ipoteca da parte del terzo datore non muta tale assetto, restando distinto il debito garantito dal vincolo reale. Ai fini dell’ammissione al passivo del credito da saldo negativo di conto corrente, la prova non può essere offerta con gli estratti conto, ma esige la produzione della scrittura negoziale munita di data certa ex art. 2704 c.c., opponibile alla massa dei creditori.

Il Fatto

Il tribunale ha rigettato l’opposizione proposta dalla banca avverso lo stato passivo del fallimento, negando l’ammissione tanto dell’ipoteca iscritta su beni compresi nella procedura a garanzia di un credito vantato verso una società terza, quanto del credito da scoperto di conto corrente intestato alla fallita.

La società rappresentante della banca ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione, articolando due motivi: violazione dell’art. 52 l.fall. e dell’art. 1944 c.c. in ordine all’ipoteca; violazione degli artt. 1832 e 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e 167 c.p.c. in tema di onere probatorio sul saldo del conto. Il fallimento è rimasto intimato.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. La Corte ribadisce che il titolare di ipoteca su bene del fallimento a garanzia di debito altrui, anche dopo il d.lgs. n. 5/2006 e il d.lgs. n. 169/2007, non deve passare dalla verificazione dello stato passivo: può intervenire nella procedura e concorrere alla distribuzione del ricavato del bene ipotecato in suo favore, secondo il principio di Cass. SU n. 8557 del 2023.

Né assume rilievo la circostanza che la società fallita avesse anche prestato fideiussione. Il tribunale ha accertato in fatto che l’ipoteca non garantiva un debito della fallita ma l’adempimento degli obblighi della debitrice principale: il credito da fideiussione, privo di privilegio, è stato correttamente collocato in via chirografaria.

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La ricorrente non si confronta con le statuizioni del decreto, rimaste incontestate, secondo cui, in mancanza del contratto scritto, il saldo andava determinato senza capitalizzazione o con capitalizzazione trimestrale, e il consulente tecnico aveva accertato un credito in favore della correntista.

La Corte enuncia il principio generale: per l’ammissione al passivo del credito da saldo negativo di conto corrente, la prova non può essere data con gli estratti conto spediti in costanza di rapporto, ma richiede la produzione della scrittura negoziale con data certa ex art. 2704 c.c. Il curatore è terzo rispetto al rapporto posto a base della pretesa, con l’onere probatorio del creditore soddisfatto solo con documentazione opponibile ai creditori, secondo Cass. SU n. 4213 del 2013.

L’inopponibilità del contratto di conto corrente equivale a mancanza di prova della sua esistenza: la banca non può supplirvi con altri mezzi istruttori, come gli estratti integrali, perché la verifica dell’andamento del rapporto presuppone accertata la fonte contrattuale. Il tribunale aveva rilevato che il contratto non era stato prodotto: rilievo sufficiente per il rigetto. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1944 c.c.

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