Sequestro preventivo, confisca e sindacato sul periculum in mora (Cass. pen. Sez. 4 n. 9245 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, il provvedimento di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen. deve contenere la motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, indicando gli elementi per cui il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del periculum è limitato ai profili di violazione di legge e di totale assenza o apparenza della motivazione, non potendo trovare riscontro la verifica della manifesta illogicità della stessa. È, pertanto, inammissibile il ricorso che, seppure articolato come denuncia di difetto assoluto di motivazione, si sostanzi in una censura di motivazione illogica e contraddittoria.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, quale giudice del riesame, in sede di giudizio di rinvio all’esito di annullamento della precedente ordinanza, aveva rigettato le richieste di riesame avanzate dagli indagati avverso i decreti con cui il GIP aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del denaro nella disponibilità di una società, sino alla concorrenza del profitto contestato, per il reato di cui all’art. 2, d.lgs. n. 74/2000, relativo all’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti.

La Corte di Cassazione aveva annullato il precedente provvedimento, limitatamente alla ricorrenza del periculum in mora, osservando che lo stesso era stato ricavato dalle modalità delle condotte illecite e che non si era tenuto conto dei requisiti oggettivi e soggettivi, mancando elementi prognostici circa l’azione distrattiva degli indagati.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando come la censura, seppure formalmente articolata come denuncia di difetto assoluto di motivazione, si sostanziasse in una contestazione di motivazione illogica e contraddittoria, non proponibile in sede di legittimità. L’ambito di controllo del giudice di legittimità, in materia di misure cautelari reali, è limitato alla violazione di legge e alla totale assenza o apparenza della motivazione, con esclusione della verifica della manifesta illogicità del provvedimento impugnato.

Nel merito, la Corte ha riconosciuto che il Tribunale aveva correttamente applicato i principi delle Sezioni Unite Ellade, che richiedono una motivazione specifica sul periculum, da rapportare alla necessità di anticipare l’effetto ablativo della confisca. Il giudice del rinvio aveva integrato la precedente motivazione, valorizzando elementi ulteriori quali la capienza patrimoniale solo apparente della società, la natura fungibile dei beni sottoposti a vincolo, la loro insufficienza a garantire l’ammontare del profitto e le gravi modalità del reato.

La Corte ha inoltre ritenuto non manifestamente illogico il percorso argomentativo del Tribunale laddove, per contrastare l’argomento difensivo della mancanza di atti distrattivi, aveva valorizzato le condotte sistematiche di evasione fiscale realizzate dagli indagati, riconoscendo la ricorrenza di indicatori soggettivi della propensione a disperdere le poste attive del proprio patrimonio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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