Il TAN è determinabile dal TAEG con calcolo aritmetico: superata la nullità ex art. 117 TUB (Cass. civ. Sez. 3 n. 599 del 10.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti bancari, l’obbligo di indicare il tasso di interesse, prescritto a pena di nullità dall’art. 117, quarto comma, t.u.b., non richiede necessariamente l’esplicitazione di un indicatore numerico. La misura del tasso può essere determinata per relationem o ricavata dal contesto del contratto, purché gli elementi richiamati siano oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del saggio. L’indicazione del TAEG — entità giuridica distinta dal TAN e avente funzione di trasparenza — non giustifica di per sé l’omissione del tasso nominale, ma consente di superare la nullità quando il TAN sia ricavabile, mediante un calcolo aritmetico, dai dati presenti nel negozio. La nullità per omessa indicazione del TAN resta invece operante quando il tasso non sia determinabile, con esclusione del rinvio agli usi e a criteri fissati unilateralmente dalla banca.

Il Fatto

Tre eredi di un mutuatario convenivano in giudizio l’istituto di credito, chiedendo la restituzione degli interessi corrispettivi versati in esecuzione di altrettanti contratti di finanziamento. Sostenevano che i contratti, pur indicando l’ISC e il TAEG e la variabilità del tasso ancorata all’Euribor 3 mesi, non specificavano il TAN né lo spread da aggiungere al parametro variabile. Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la nullità delle clausole sugli interessi per violazione dell’art. 117, quarto comma, t.u.b. e disponendo l’applicazione del tasso sostitutivo.

La Corte d’appello di Milano riformava la decisione, ritenendo adempiuto l’obbligo di forma scritta attraverso l’indicazione del TAEG e valutando il TAN determinabile dal testo contrattuale con una semplice operazione matematica. Avverso tale sentenza gli eredi proponevano ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione degli artt. 1815 e 1284 cod. civ. e dell’art. 117 t.u.b., nonché dell’art. 1346 cod. civ. per la pretesa determinabilità del tasso.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi, ritenendoli infondati. Ha innanzitutto ribadito che il TAN e il TAEG sono entità giuridiche distinte e che l’indicazione del solo costo effettivo del credito non vale, in astratto, a elidere l’obbligo di specificare il tasso di interesse nominale imposto dall’art. 117, quarto comma, t.u.b. La norma, presidiata dalla sanzione della nullità parziale con applicazione dei tassi sostitutivi ex comma settimo, risponde alla funzione di rimuovere l’asimmetria conoscitiva tra banca e cliente e non ammette deroghe implicite.

Il Collegio ha però chiarito che la nullità può essere superata in concreto quando l’ammontare del saggio di interesse, pur non individuato in cifra, sia ricavabile dal testo del contratto mediante un calcolo aritmetico. Il TAEG, essendo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione, contiene in sé i dati necessari per risalire al tasso nominale: la sua indicazione, lungi dall’essere irrilevante, può quindi integrare gli elementi contrattuali idonei a rendere determinabile l’oggetto della pattuizione sugli interessi ai sensi dell’art. 1346 cod. civ.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui la forma scritta ad substantiam non esclude che la pattuizione abbia ad oggetto un termine determinabile, purché il contratto richiami criteri prestabiliti ed elementi estrinseci oggettivamente individuabili, con esclusione del rinvio agli usi e di parametri fissati unilateralmente dall’intermediario. La determinabilità può dunque derivare anche da indicazioni contenute nel corpo del negozio. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva accertato in fatto la presenza di tutti i dati necessari al calcolo — importo finanziato, durata, piano di ammortamento, indice di riferimento — e tale accertamento non è stato utilmente censurato.

La Corte ha dato continuità all’orientamento secondo cui, ai fini della prova della pattuizione scritta degli interessi ultralegali, la misura del tasso non deve essere necessariamente espressa con un indicatore numerico, potendo essere desunta dagli altri elementi contrattuali funzionali alla sua concreta determinazione. Ha rigettato il ricorso e condannato le ricorrenti alla rifusione delle spese, oltre al versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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