Difetto di legittimazione passiva dell’istituto di pagamento su carta di debito (ABF Collegio di Milano n. 3874 del 04.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio arbitrale avente ad oggetto l’utilizzo fraudolento di una carta di debito, la legittimazione passiva spetta esclusivamente alla banca emittente e titolare del rapporto contrattuale con il cliente. L’istituto di pagamento che, in forza di apposita convenzione, svolga per conto dell’emittente sole funzioni tecniche ed esecutive — rilevazione contabile delle operazioni, monitoraggio antifrode, servizio clienti e gestione delle contestazioni — è estraneo al rapporto sostanziale e va convenuto in giudizio solo l’emittente. La relativa eccezione preliminare è assorbente e preclude l’esame del merito.

Il Fatto

Il ricorrente, esaminando la lista movimenti del proprio conto corrente, rilevava un addebito di € 812,00 in favore di una piattaforma di money transfer, eseguito con la sua carta di debito. Bloccava la carta, presentava denuncia e inutilmente reclamo all’intermediario. Sosteneva di non aver compiuto alcuna operazione, che l’applicazione era registrata con il numero di cellulare della madre e che l’operazione risultava eseguita tramite un device sconosciuto; lamentava di non aver ricevuto alcun sms. Chiedeva la restituzione della somma.

L’intermediario eccepiva in via preliminare il difetto di legittimazione passiva, non essendo né emittente né collocatore dello strumento di pagamento, e nel merito l’assenza di allegazioni specifiche, la corretta autenticazione delle operazioni e la colpa grave del cliente.

La motivazione del Collegio

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare. Il convenuto è estraneo al rapporto giuridico sostanziale oggetto di controversia: la banca, emittente della carta e titolare del rapporto con il cliente, ha stipulato una convenzione affidandogli specifiche attività operative connesse alla gestione delle carte. L’istituto agisce quale licenziatario dei circuiti internazionali e svolge funzioni tecniche — rilevazione contabile, monitoraggio antifrode, servizio clienti, gestione delle contestazioni — ma restano espressamente escluse le gestione dei reclami e dei ricorsi, che rimangono in capo alla banca.

Il cliente avrebbe quindi dovuto rivolgere le doglianze direttamente all’emittente, unico soggetto legittimato passivamente. Il difetto era già stato rappresentato dall’intermediario nelle comunicazioni dell’Ufficio Dispute, ove si era chiarito che la gestione avveniva in qualità di soggetto delegato, e nel riscontro al reclamo, con cui il ricorrente era stato invitato a rivolgersi all’emittente.

Il Collegio dà conto di un dato peculiare: la medesima vicenda era già stata sottoposta all’ABF con ricorso nei confronti della banca emittente e, in quella sede, con decisione n. 499/26, l’eccezione di difetto di legittimazione era stata rigettata, riconoscendo nell’emittente l’unico soggetto legittimato. Ne consegue che il resistente odierno non è emittente né collocatore: lo strumento è stato emesso e collocato da altro soggetto, in favore del quale l’intermediario fornisce servizi.

La soluzione è conforme all’orientamento dello stesso Collegio di Milano, richiamato con le decisioni n. 6967/2025, n. 6153/2025 e n. 12968/24, senza che emerga nel caso peculiarità per discostarsene. La natura assorbente dell’eccezione preclude l’esame del merito e comporta il rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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