Prelievi ATM dopo furto carta prova SCA e colpa grave del cliente (ABF Collegio di Milano n. 2021 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sui prelievi ATM disconosciuti, la prova dell’autenticazione forte (SCA) delle singole operazioni grava sull’intermediario e costituisce prius logico rispetto a ogni valutazione sulla colpa del cliente. Ai fini di tale prova la PSD2, tecnologicamente neutrale, non impone un formato standard di tracciatura: i log possono essere integrati da legende esplicative e dalle difese del prestatore, purché consentano di verificare i fattori di conoscenza e possesso impiegati. Accertata la SCA, resta possibile un esame della condotta delle parti ai sensi dell’art. 1227 c.c.; la conservazione congiunta di carta e PIN integra però colpa grave del titolare e giustifica il rigetto della richiesta di rimborso, specie a fronte di un comportamento sollecito del prestatore.

Il Fatto

Il ricorrente riferisce di aver subito, in data 19/04/2025, il furto del portafoglio e del telefono cellulare all’interno di un supermercato. Presentava denuncia e contestava tre prelievi eseguiti tramite carta di debito per complessivi € 1.110,00. L’intermediario, dopo aver inizialmente rimborsato € 1.100,00, revocava l’accredito; in un secondo momento manifestava la disponibilità a riconoscere metà della somma.

Il cliente chiedeva il recupero integrale. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di prova del malfunzionamento degli ATM o della clonazione, sosteneva la colpa grave del titolare per conservazione congiunta di carta e PIN e, in subordine, invocava l’art. 1227 c.c. e l’art. 12, comma 3, D.Lgs. n. 11/2010.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento nel D.Lgs. n. 11/2010 come modificato dal D.Lgs. n. 218/2017, negli artt. 97 e 98 della PSD2 e nel Regolamento Delegato UE 2018/389. Ribadisce che la prova dell’autenticazione è a carico dell’intermediario e che solo quando le operazioni risultino compiute interamente dal cliente questi è esonerato da tale onere.

La SCA richiede due fattori indipendenti tra conoscenza, possesso e inerenza. I log prodotti, letti alla luce della legenda, attestano la presenza materiale della carta, la lettura del chip e l’inserimento corretto del PIN: il Collegio ritiene pertanto raggiunta la prova dell’autenticazione forte per tutte e tre le operazioni. La decisione chiarisce che, in assenza di un formato standard imposto dalla normativa, anche elementi esplicativi esterni al log possono integrare la tracciatura.

Superato questo passaggio, il Collegio esamina la condotta delle parti. Il titolare ha contattato l’intermediario per il blocco, ma non ricordava il numero della carta; il prestatore ha disposto il blocco alle ore 19:37, dopo le operazioni. La prima e l’ultima transazione si collocano tra i 19 e i 36 minuti dal furto, mentre la terza è stata eseguita a circa 4,6 km di distanza.

Da tali elementi il Collegio desume la presunzione che il PIN fosse conservato insieme alla carta, circostanza non specificamente contestata. La brevità del lasso temporale e la conoscenza del codice segreto da parte dell’utilizzatore integrano la colpa grave del cliente, non bilanciata da alcun apporto causale dell’intermediario, che non aveva indici di frode e ha agito sollecitamente. Il ricorso è quindi rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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