Legittimazione ad agire dello straniero opposto all’espulsione e identità anagrafica (Cass. civ. Sez. I n. 5893 del 05.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad agire è categoria distinta dalla titolarità del rapporto sostanziale e si valuta sulla sola prospettazione contenuta nell’atto introduttivo. Ai sensi dell’art. 81 cod. proc. civ., essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto affermando di esserne titolare; l’eventuale carenza si risolve in una questione di merito, non di ammissibilità. Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, la mancata corrispondenza tra le generalità indicate nel provvedimento e quelle del ricorrente non giustifica la declaratoria di inammissibilità. L’art. 10 ter, introdotto dalla legge n. 46/2017, impone di procedere all’identificazione dello straniero mediante i rilievi dattiloscopici, anche ai fini della verifica dell’identità tra destinatario del provvedimento e ricorrente.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della provincia di Siracusa. Il Giudice di pace ha dichiarato l’opposizione inammissibile per difetto di legittimazione attiva, ravvisando una discrasia tra l’identità del soggetto ricorrente e quella del destinatario del provvedimento impugnato, con riguardo al nome, al cognome e alla data di nascita.

Secondo il giudice di merito, il destinatario aveva correttamente riferito i propri dati anagrafici, sottoscrivendo il foglio notizie. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza in Cassazione, deducendo la violazione degli artt. 81 e 100 cod. proc. civ., dell’art. 2907 cod. civ. e dell’art. 24 Cost.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso e censura l’indebita commistione operata dal Giudice di pace tra legittimazione ad agire e titolarità del diritto. La prima attiene all’ammissibilità della domanda; la seconda è questione di fondatezza nel merito, la cui assenza comporta il rigetto e non l’inammissibilità.

Il Collegio richiama la definizione di “parte” quale soggetto che in proprio nome domanda o contro cui la domanda è proposta, e ribadisce che oggetto di analisi è la domanda, nella quale l’attore deve affermare di essere titolare del diritto dedotto. Ciò che rileva è dunque la prospettazione, come affermato dalle Sezioni Unite n. 2951 del 2016: l’azione è inammissibile solo se l’atto introduttivo non indichi, neppure implicitamente, l’attore come titolare del diritto.

Nel caso di specie, il cittadino straniero ha agito prospettandosi titolare del diritto a non essere espulso, con conseguente erroneità della pronuncia sul punto. La Corte rileva inoltre l’illogicità dell’assunto del giudice di merito, non essendo dato comprendere perché un soggetto dovrebbe impugnare l’espulsione di un altro.

Sul piano sostanziale, il Collegio osserva che l’art. 10 ter, introdotto dalla legge n. 46/2017, prevede una normativa speciale per l’identificazione degli stranieri entrati irregolarmente, imponendo le operazioni di rilevamento dattiloscopico. Tale disciplina, proprio in quanto speciale, impone al giudicante di procedere all’identificazione esatta del ricorrente su tale base.

La motivazione difetta infine di razionalità laddove valorizza la sottoscrizione del foglio notizie da parte di soggetto di lingua araba: la questione non attiene ai contenuti, tradotti, ma alla trascrizione del nome nei caratteri latini. Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento e il rinvio al Giudice di pace di Siracusa, in persona di diverso magistrato, per il nuovo esame e la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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