Forma scritta ad substantiam dell’incarico professionale e conclusione per atti confluenti (Cass. civ. Sez. 2 n. 7571 del 29.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto d’opera professionale con la pubblica amministrazione, anche quando questa agisce iure privatorum, richiede la forma scritta ad substantiam ai sensi degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440/1923, non potendo essere concluso per comportamenti concludenti ex art. 1327 cod. civ. Il requisito formale è soddisfatto solo da un documento che rechi la sottoscrizione del professionista e dell’organo titolare del potere di rappresentanza esterna dell’ente, con indicazione di oggetto e compenso. Tuttavia, la contestualità delle volontà non coincide con la contemporaneità della sottoscrizione: l’incarico previsto in una convenzione sottoscritta dal solo professionista, allegata e recepita in una delibera di conferimento firmata dal Sindaco, integra un unico atto contestuale in cui confluiscono proposta e accettazione. La nullità della delibera per violazione dell’art. 191 d.lgs. n. 267/2000 (mancanza di impegno di spesa) si estende al contratto, escludendone l’idoneità a titolo per il compenso.
Il Fatto
Un Comune convenne in giudizio un architetto, opponendosi al decreto ingiuntivo ottenuto per il saldo del compenso relativo alla redazione del Piano Regolatore Generale. L’ente eccepì la nullità dell’intero rapporto per difetto di forma scritta, chiedendo in via riconvenzionale la ripetizione delle somme corrisposte. Il Tribunale dichiarò nulli due dei tre incarichi, condannando il professionista alla restituzione parziale. La Corte d’appello, riformando la sentenza, dichiarò nullo l’intero rapporto e accolse integralmente la domanda restitutoria del Comune, rigettando la domanda di arricchimento senza causa del professionista.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ribadito che il contratto d’opera professionale con la pubblica amministrazione non può considerarsi concluso ex art. 1327 cod. civ., essendo necessaria la forma scritta ad substantiam, quale strumento di garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa ex art. 97 Cost. Ha precisato che la norma regolatrice si individua con riferimento alla data di conferimento dell’incarico, essendo i requisiti di validità regolati dalla legge del tempo in cui il contratto è stato concluso.
La Corte ha, poi, chiarito che, sebbene la delibera dell’organo collegiale costituisca atto interno meramente autorizzatorio e non sia sufficiente a integrare la forma scritta, la conclusione del contratto può risultare da un insieme di dichiarazioni confluenti nell’unico documento contestuale. La «contestualità» delle volontà, in particolare, non deve coincidere necessariamente con la «contemporaneità» delle sottoscrizioni. Sul punto, ha richiamato il principio per cui il requisito della forma scritta è rispettato quando l’incarico sia stato previsto in una convenzione sottoscritta dal solo professionista, allegata quale parte integrante della delibera di conferimento firmata dal Sindaco, quale rappresentante esterno dell’ente.
La Corte d’appello aveva rigettato l’impugnazione senza verificare se questo meccanismo di formazione dell’accordo si fosse concretamente realizzato, limitandosi a un richiamo astratto al principio dell’unico documento contestuale. La Corte di cassazione ha, pertanto, cassato la sentenza con rinvio, imponendo di accertare, per ciascuna delibera, se il disciplinare sottoscritto dal professionista fosse stato recepito nell’atto amministrativo e se la sottoscrizione del Sindaco valesse come accettazione dell’offerta.
Quanto al ricorso incidentale del Comune, la Corte ha accolto il motivo relativo all’inammissibilità dell’azione di arricchimento senza causa. Richiamando l’art. 35 d.lgs. n. 77/1995 e la normativa previgente di cui all’art. 23 d.l. n. 66/1989, ha precisato che l’azione ex art. 2041 cod. civ. ha carattere sussidiario e resta esclusa quando sia proponibile l’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore o del funzionario che ha consentito l’acquisizione della prestazione. Tale principio si applica anche quando il contratto sia stato stipulato sotto la vigenza della precedente disciplina, ma la prestazione sia stata eseguita dopo l’entrata in vigore della nuova normativa.
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Nota della Redazione
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