La durata del secondo termine perentorio ex art. 127-ter, comma 4, c.p.c. è rimessa al giudice, non ai quindici giorni del comma 2 (Cass. civ. Sez. 3 n. 8456 del 04.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine perentorio per il deposito delle note scritte, assegnato dal giudice ai sensi dell’art. 127-ter, quarto comma, primo inciso, c.p.c. in caso di mancato deposito nel termine originario, può essere fissato in misura inferiore a quindici giorni, non essendo ad esso applicabile la durata minima prevista dal secondo comma della stessa norma. La perentorietà del termine non implica, di per sé, la sua quantificazione legale: la diversa formulazione letterale dei due commi, l’iscrivibilità della previsione nell’alveo dell’art. 152 c.p.c. e la finalità di sanzionare l’inerzia delle parti giustificano l’attribuzione al giudice del potere di determinarne la durata. L’estinzione del processo, conseguente al reiterato mancato deposito delle note nel secondo termine, costituisce l’epilogo legittimo della condotta omissiva delle parti.
Il Fatto
Nel novembre 2016, il Fallimento di una società conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale competente una società immobiliare, chiedendo l’accertamento della responsabilità e la risoluzione per grave inadempimento di un contratto di agent escrow, con condanna al pagamento di una somma e al risarcimento danni. La convenuta rimaneva contumace e il Tribunale rigettava la domanda.
La società attrice proponeva appello e anche nel secondo grado la convenuta non si costituiva. La Corte territoriale, disposta la trattazione scritta dell’udienza ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., rilevava il mancato deposito delle note difensive nel primo termine e ne assegnava uno nuovo, di durata inferiore a quindici giorni, senza indicare ragioni di urgenza. Anche tale termine decorreva senza attività difensive, sicché la Corte dichiarava l’estinzione del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Cassazione esamina congiuntamente i due motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’art. 127-ter, secondo e quarto comma, c.p.c. e sul vizio di nullità della pronuncia per compressione del diritto di difesa.
Il Collegio premette che la scelta del modello della trattazione scritta vincola il giudice al rispetto integrale delle regole garantiste, ma che la disciplina del termine di cui al quarto comma è differente. Mentre il secondo comma impone un termine perentorio non inferiore a quindici giorni, salva abbreviazione per ragioni di urgenza da indicare nel provvedimento, il quarto comma qualifica il nuovo termine come perentorio ma non ne quantifica la durata.
La Corte valorizza l’interpretazione letterale della norma: il silenzio del legislatore sulla durata, a fronte della espressa previsione nel secondo comma, è significativo e non consente di estendere per via sistematica il termine minimo di quindici giorni. La previsione del quarto comma risulta invece iscrivibile nell’ambito dell’art. 152 c.p.c., che richiede solo che la perentorietà del termine sia prevista dalla legge, senza esigere che ne sia specificato anche il quantum.
Sul piano teleologico, la scelta si spiega con la volontà di rimediare all’inerzia delle parti, che incide sulla durata ragionevole del processo. L’assegnazione di un termine abbreviato è giustificata dal disinteresse manifestato, non ponendosi la stessa esigenza di tutela dell’oralità che ispira la disciplina del secondo comma.
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha correttamente dichiarato l’estinzione del processo, quale epilogo prescritto dalla legge a fronte del reiterato mancato deposito delle note nel secondo termine, legittimamente fissato in quattordici giorni. Il ricorso è rigettato, con dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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