Riscatto della polizza vita e oneri formali fino all’accredito finale (Cass. civ. Sez. III n. 9500 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le formalità previste dal contratto di assicurazione sulla vita per il riscatto anticipato della polizza devono essere rispettate dall’inizio alla fine dell’operazione, compresa la fase finale dell’accredito della provvista. Non è consentito al giudice di merito distinguere tra riscatto e indicazione della destinazione delle somme, applicando oneri blandi alla seconda fase. L’assicuratore che dia corso a una richiesta di modifica del conto beneficiario non proveniente dal contraente, e non avanzata con le forme pattuite, incorre in inadempimento contrattuale, con colpa presunta ex art. 1218 cod. civ. non superata. Sussiste, inoltre, violazione dell’art. 1362 cod. civ., che impone il criterio letterale quale primario canone ermeneutico.

Il Fatto

Il contraente aveva sottoscritto presso un ufficio postale due polizze di assicurazione sulla vita. Con raccomandata del marzo 2016 chiese il rimborso anticipato delle polizze, indicando l’accredito su un libretto a lui solo intestato e revocando l’indicazione di un terzo quale beneficiario di una delle polizze. L’assicuratore accredito la somma su un libretto cointestato con quel terzo, il quale prelevò quasi l’intera provvista.

Il Tribunale accolse la domanda risarcitoria del contraente. La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 1210/2022, riformò la decisione: escluse l’inadempimento dell’assicuratore, ritenendo che il fax successivo con cui si chiedeva l’accredito sul conto cointestato costituisse una mera variazione del conto beneficiario, soggetta a forma libera e non agli oneri formali di polizza; condannò invece il terzo a pagare direttamente al contraente. Il contraente ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione centrale: se gli oneri formali di polizza valgano solo per la fase di riscatto in senso stretto o si estendano anche all’indicazione del conto su cui accreditare le somme. La Corte territoriale aveva operato una distinzione tra riscatto e destinazione della provvista, applicando alla seconda una forma libera.

La Corte di cassazione disattende l’eccezione di inammissibilità del controricorrente, rilevando che il motivo attiene a specifici errores in iudicando e non a una rivisitazione del merito. Nel merito, la distinzione operata dai giudici d’appello non regge. Le clausole contrattuali, dettate dall’esigenza di evitare l’inserimento di impostori nella fase di riscatto anticipato, impongono determinate e specifiche formalità che devono essere scrupolosamente rispettate dall’inizio alla fine dell’operazione, secondo le indicazioni del cliente.

Non è ammissibile che, fino a una certa soglia procedurale, siano esigibili formalità rigorose e che, proprio nella fase più delicata dell’accredito finale, si ricorra a formalità più blande. Accertata la falsità del fax non oggetto di richiesta di verificazione, l’assicuratore si è discostato dalle uniche indicazioni a lui riferibili, contenute nella raccomandata ricevuta l’8.3.2016, dando corso a una richiesta falsa e non effettuata con le forme pattuite.

La Corte rileva la colpa presunta ex art. 1218 cod. civ., non superata dall’assicuratore, e sottolinea l’anomala tempistica e la concitata sequenza delle tre richieste di riscatto, che avrebbero dovuto consigliare la massima prudenza nell’accredito di somme rilevanti. L’assicuratore è del resto soggetto alla diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, cod. civ. Risultano così violati l’art. 1362 cod. civ. e l’art. 1218 cod. civ.

Il secondo motivo resta assorbito. Anche il terzo è assorbito: la statuizione sulla condanna diretta del terzo è caducata ex art. 336, comma 1, cod. proc. civ. per effetto dell’accoglimento del primo motivo. La sentenza è cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello dell’Aquila in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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