Tenuità del fatto e attenuante del danno nella droga (Cass. pen. Sez. 7 n. 9533 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento dell’attenuante della speciale tenuità del lucro e dell’evento di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen. è necessario accertare la speciale tenuità sia del lucro conseguito sia dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta criminosa. L’attenuante non è astrattamente incompatibile con i reati commessi per fini di lucro, ma la pluralità e il quantitativo delle sostanze stupefacenti detenute possono essere incompatibili con la speciale tenuità richiesta dalla norma.
Il Fatto
Con sentenza del 31 marzo 2025, la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado con cui l’imputata, all’esito di giudizio abbreviato, era stata condannata per il reato di cui all’art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 (cessione e detenzione di sostanze stupefacenti). L’imputata ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, la carenza di motivazione in relazione al rigetto della richiesta di applicazione dell’attenuante della speciale tenuità del lucro e dell’evento.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché basato su un motivo in parte non consentito in sede di legittimità e in parte manifestamente infondato. Con riguardo alla doglianza difensiva, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, per la concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4), cod. pen., è necessario accertare la speciale tenuità sia del lucro conseguito sia dell’evento dannoso o pericoloso prodotto dalla condotta.
La Corte ha evidenziato che la Corte territoriale non ha affermato una presunta incompatibilità di ordine generale tra i reati commessi per fini di lucro e il riconoscimento dell’attenuante. Nel caso concreto, tuttavia, la pluralità e il quantitativo delle sostanze stupefacenti rinvenute risultano elementi incompatibili con la speciale tenuità richiesta, come ampiamente motivato nel provvedimento impugnato e come desumibile dalla stessa imputazione.
Quanto alle conseguenze economiche, la Corte ha richiamato la sentenza Corte costituzionale n. 86 del 2000, rilevando l’assenza di elementi per ritenere che la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Alla declaratoria di inammissibilità consegue pertanto, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del pagamento delle spese processuali nonché il versamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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