Legittimo impedimento del difensore e ricorso apparente in Cassazione (Cass. pen. Sez. VII n. 253 del 03.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
È manifestamente infondato il motivo di ricorso che denuncia la violazione dell’art. 420 ter cod. proc. pen. per omessa valutazione dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, quando dagli atti risulta che il giudice ha concesso un rinvio per la produzione della documentazione e che l’attestazione di inoltro a mezzo pec è stata inviata a un indirizzo errato, quello della cancelleria dell’ufficio del dibattimento anziché dell’ufficio Gip. I motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito sono indeducibili, perché non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Il Fatto

La ricorrente è stata condannata all’esito del giudizio di appello davanti alla Corte Appello di Catania, con sentenza del 09.04.2024, per il delitto di cui all’art. 628 cod. pen. Propone ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo deduce la violazione dell’art. 420 ter cod. proc. pen. per l’omessa valutazione dell’istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore; con il secondo e il terzo contesta la mancata riqualificazione del reato ai sensi dell’art. 624 bis cod. pen., il diniego delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 e 6 cod. pen. e la mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il primo motivo, incentrato sull’art. 420 ter cod. proc. pen., e lo dichiara manifestamente infondato alla luce di quanto emerge dagli atti processuali. Il giudice di merito aveva concesso un rinvio ad horas per consentire la produzione della documentazione a supporto dell’istanza di rinvio, che non era stata versata in atti. Alla ripresa del processo, il sostituto processuale del difensore si era limitato a depositare un’attestazione di avvenuto inoltro a mezzo pec dell’istanza, ma questa risultava inoltrata a un indirizzo errato, cioè a quello della cancelleria dell’ufficio del dibattimento del Tribunale di Caltagirone anziché a quello della cancelleria dell’ufficio Gip.

Preso atto della non reperibilità della documentazione comprovante l’impedimento, il giudice aveva rigettato la richiesta di rinvio e la conseguente richiesta di abbreviato condizionato, per assenza dei requisiti necessari a procedere a perizia medico-legale sull’imputata. Il percorso argomentativo del giudice di merito è quindi condiviso dalla Corte, che ne fa derivare l’infondatezza del motivo.

Il secondo e il terzo motivo sono dichiarati indeducibili perché fondati sulla pedissequa reiterazione delle censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito. Si contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all’art. 628 cod. pen. nella fattispecie dell’art. 624 bis cod. pen., il diniego delle attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 e 6 cod. pen. e l’omessa applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

La corte di merito aveva evidenziato che dalle dichiarazioni della persona offesa risulta una forma di violenza fisica consistita nello spingere la vittima su una poltrona e nel cingerle il volto e il collo con una sciarpa, al fine di renderla inoffensiva e sottrarle comodamente il denaro. Quanto alle attenuanti generiche, la loro applicazione con giudizio di prevalenza è preclusa perché la contestata aggravante è sottratta al bilanciamento ai sensi dell’art. 628, quinto comma, cod. pen. Quanto alle attenuanti di cui all’art. 62 n. 4 e 6 cod. pen., esse sono escluse perché il danno non può intendersi limitato all’importo sottratto, avendo la condotta cagionato uno stato di timore non irrisorio alla persona offesa, anche in considerazione della sua età.

I motivi, privi di specificità, non assolvono la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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